110%: attenzione ai lavori “trainanti” e alla liquidità

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 19/06/2020

La norma sul 110%, contenuta nel “Decreto Rilancio” ha sicuramente bisogno di uno studio profondo ed attento, onde evitare facili errori che potrebbero costare cari al contribuente, ma anche agli “attestatori”.
L’articolo 119 con riferimento al così detto “Eco-bonus” stabilisce la detrazione del 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento a due tipologie di interventi che si riassumono brevemente: isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda ed interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti, che le sole parti comuni devono essere centralizzati, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, per le sole parti comuni a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione.
Indipendentemente dalla spesa massima ammessa, in presenza di uno di questi interventi vengono maggiorati al 110% anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente sempre ad uno dei lavori sopra indicati. Ecco il così detto effetto trainante. Ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi passa dal 50% di detrazione al 110% in quanto trainata dai lavori di cui si è detto.
E’ importante, quindi, approntare uno studio approfondito dei lavori che vanno poi “abbinati” alle relative detrazioni.
Per quanto concerne invece il “Sisma bonus”, anche in questo caso gli interventi di cui all’articolo 16 del DL 63/2013 sono portati al 110%, però con alcune esclusioni e senza effetti trainante. Ad esempio, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche restano con la detrazione del 50%.
In attesa della conversione in legge del decreto in commento, che potrebbe portare delle modifiche, nonché dell’emanazione dei decreti attuativi e anche di una circolare esplicativa, l’altra disposizione importante, sempre con riferimento al “super bonus” del 110%, è quella della possibilità, per il committente dei lavori, di trasformare la detrazione in credito d’imposta, con successiva eventuale cessione, ovvero di farsi riconoscere uno sconto in fattura direttamente dal prestatore che potrà a suo volto cederlo.
Naturalmente per questi ultimi soggetti risulta fondamentale uno studio preventivo della possibilità di effettuare il predetto sconto, tenendo conto della importantissima questione della liquidità: se l’impresa, infatti, gode di buona salute finanziaria, allora lo sconto in fattura potrebbe essere una via percorribile mentre, in caso contrario, è necessario organizzarsi al fine di non perdere il lavoro. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di un “finanziamento ponte” temporalmente scadenzato come il ritorno del credito d’imposta. Si tratta, naturalmente, solo di una delle strade percorribili ma ce ne sono altre.