Per il 2020 disapplicate le norme sulla perdita del capitale sociale

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 23/04/2020

Sospese per l’esercizio 2020 le norme sulle perdite d’impresa e sullo scioglimento delle società di capitali a causa della perdita del capitale sociale
Sono queste due fondamentali e importanti interventi posti in essere dal decreto-legge “Liquidità”, n. 23 dell’8 aprile scorso, finalizzati a sostenere le imprese in questo difficile momento non solo sanitario, ma anche economico.
Al fine di comprendere la portata delle momentanee deroghe in commento, è bene evidenziare che in presenza di perdite di esercizio in capo alle società di capitali, esse si possono trovare un due diverse situazioni. La prima si verifica qualora le perdite che non superano 1/3 del capitale sociale, dopo aver abbattuto tutte le riserve a disposizione; la seconda si verifica, invece, qualora vi siano perdite che superano 1/3 del capitale sociale, sempre dopo aver abbattuto tutte le riserve eventualmente a disposizione.
Mentre in presenza di perdite che non superano un terzo del capitale sociale non è necessaria alcuna particolare azione da parte dell’organo amministrativo, in presenza di perdite che superano un terzo del capitale sociale, viene ritenuto dal Legislatore civile che la società possa essere entrata in una fase delicata e pericolosa della propria esistenza.
In tale ipotesi, però, si possono aprire ulteriori due diversi scenari: se, infatti, la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale non porta lo stesso al di sotto del minimo legale, essa può essere rinviata all’esercizio successivo; se, viceversa, la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale ha anche portato lo stesso capitale al di sotto del minimo legale, allora “senza indugio” l’organo amministrativo deve convocare l’assemblea affinché deliberi la riduzione e ricostituzione del capitale sociale stesso, ovvero la messa in liquidazione della società o, alternativamente, la trasformazione della società di capitali in società di persone.
Viste le difficoltà economiche che le società incontreranno in questo esercizio minato dal virus “Covid-19”, al fine di evitare che società che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche buone, siano costrette alla liquidazione, il decreto-legge “liquidità” ha introdotto una deroga alla predetta norma stabilendo, in buona sostanza, che dal 09.04.2020, e fino al 31.12.2020, non si applicano le norme di cui si è fatto cenno e che dispongono in merito ai doveri da rispettare di fronte a riduzioni, per perdite, del capitale sociale.
Vi è, quindi, una sospensione degli obblighi in capo agli amministratori di dover porre in liquidazione la società con perdite superiori ad un terzo del capitale sociale e che portano lo stesso al di sotto del limite legale, sollevandoli, per legge, dal rischio di esporsi alla responsabilità per una gestione non conservativa del patrimonio ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
Sempre il Decreto “liquidità” dispone, altresì, che non opera, sempre con riferimento al periodo temporale indicato, la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.
Quindi, anche in presenza di perdite, realizzate nel periodo indicato, che dovessero ridurre il capitale sociale al di sotto del limite legale o, addirittura, azzerarlo, la norma dispone che non opera la previsione normativa di scioglimento della società e, quindi, nemmeno quello che obbliga alla ricapitalizzazione ovvero alla trasformazione della società stessa.