Appalti e subappalti e la responsabilità del committente.

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 06/03/2020

Responsabilità per le sanzioni per le omesse ritenute nel caso in cui il committente di determinate opere o servizi non controlli il corretto versamento delle stesse da parte delle società appaltatrici.
Il decreto-legge “Fiscale”, n. 124 del 2019 convertito in legge 157 del medesimo anno, introduce nel nostro ordinamento, con effetto dal primo gennaio 2020, una nuova norma volta a contrastare i così detti omessi versamenti di ritenute, attraverso il nuovo articolo 17-bis del decreto-legislativo 241 del 1997.
Da un punto di vista soggettivo sono coinvolti dalla nuova norma i soggetti gli enti e le società di cui all’articolo 73, primo comma, del DPR 917 del 1986, e cioè, principalmente, ma non solo, le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le società di persone, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, purché siano residenti nel territorio dello Stato, nei termini stabiliti dallo stesso DPR 917 del 1986.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la norma coinvolge i soggetti, di cui sopra, che affidano il compimento di una o più opere o servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200mila, ad un’impresa tramite contratti di appalto, contratti di subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e con l’ulteriore condizione che vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o l’utilizzo di beni strumentali riconducibili in qualunque forma al committente stesso.
Qualora si sia in presenza delle condizioni appena viste sopra, la nuova norma impone al soggetto committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici una copia dei modelli di versamento F24 che attestino il versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio dall’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici.
A carico di queste ultime imprese vi è anche l’ulteriore onere di eseguire i versamenti delle ritenute indicate, con distinti modelli F24 «per ciascun committente, senza possibilità di compensazione», seguendo le istruzioni fornite dalla Agenzia delle entrate con risoluzione 109/E del 2019 che prevede che nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, del modello F24 vada indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo. Il committente potrà trovare tale modello F24 anche nel proprio “cassetto fiscale”.
In caso di mancato versamento delle ritenute entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento e/o di mancata consegna dei documenti indicati dalla norma, l’impresa committente deve trattenere eventuali somme che, per diritto, sarebbero dovute all’impresa appaltatrice, ma con determinati limiti assoluti.
Facendo presente che all’impresa committente l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici deve fornire tutta una serie di ulteriori dati, queste ultime, in presenza di determinate condizioni stabilite sempre dalla legge, possono richiedere all’Agenzia delle entrate il rilascio di un’apposita certificazione, che ha validità per quattro mesi, attestante le condizioni stesse, che permette di disapplicare la norma in commento.