Arriva il nuovo modello IVA TR e dal 01.01.2020 è possibile la cessione del credito Iva trimestrale

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 26/03/2020

Con il provvedimento del 26.03.2020 prot. n. 144055/2020, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, a partire dal primo trimestre 2020.
L’aggiornamento, si legge nel provvedimento, si è reso necessario al fine di tenere conto dell’innalzamento delle percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 della legge Iva, DPR 633 del 1972, da parte del decreto del 27 agosto 2019, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata al citato DPR 633.
Le novità possono essere così riepilogate:
– Nel frontespizio trova collocazione la nuova casella “Situazioni particolari”: essa va utilizzata, si legge nelle istruzioni, solo se l’Agenzia delle entrate comunica, ad esempio con circolare, risoluzione, comunicato stampa, uno specifico codice, che andrà quindi inserito in questa casella, per indicare situazioni particolari;
– Nei quadri TA, “Operazioni attive”, e TB, “Operazioni passive”, sono inserire, come già detto sopra, la nuova percentuale di compensazione del 6 per cento;
– Il quadro TC viene unito al quadro TD, che prende ora il nome di “Quadri TC – TD – Determinazione del credito – presupposti rimborso e/o compensazione – altri dati”, staccandosi, pur non variando, dai quadri TA e TB.
Per quanto riguarda la richiesta di rimborso o compensazione trimestrale, che per il primo trimestre 2020 deve essere presentata entro la fine del mese di aprile, si ricorda che, con effetto dal primo gennaio 2020, l’articolo 12-sexies del DL n. 34 del 2019, come modificato dalla L n. 58 del 2019, ha sostanzialmente disposto che può essere oggetto di cessione anche il credito Iva «del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale».
La cessione ha efficacia, ai sensi dell’articolo 1264 del codice civile, da quando l’atto viene notificato al debitore. Pertanto, copia dell’atto di cessione deve essere notificata dal cedente all’Agenzia delle Entrate e presso l’Agente della riscossione territorialmente competente.
Tale procedura è stata ribadita dalle circolari n. 192/E del 8 luglio 1997 e n. 19/E del 11 agosto 1993, emanate dall’Agenzia delle entrate.
L’atto di cessione risulta, invece, inefficace verso l’Amministrazione finanziaria qualora:
– all’atto della notifica da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria abbia già provveduto ad emettere l’ordinativo di pagamento per il credito chiesto a rimborso;
– il contribuente abbia presentato richiesta di rimborso tramite titoli di Stato e all’atto della notifica il Ministero del tesoro abbia già ricevuto l’elenco degli aventi diritto al rimborso;
– risultino a carico del cedente tributi erariali iscritti a ruolo e notificati anteriormente alla data di deposito dell’atto di cessione. La cessione, in tal caso, avrà effetto solo per l’importo eccedente quello oggetto di iscrizione a ruolo.