Auto, così l’ecobonus e la tassa per gli inquinanti

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 30/03/2019

È partito dal primo marzo sia il contributo per l’acquisto di veicoli nuovi non inquinanti, sia la cosiddetta ecotassa per l’acquisto di quelli inquinanti.

La legge di Bilancio 2019, e precisamente i commi da 1031 a 1038 della legge 145/2018 , ha introdotto due particolari norme, una che prevede un contributo per l’acquisizione di veicoli non inquinanti, l’altra che penalizza, attraverso una vera e propria tassa, chi acquisisce veicoli inquinanti.

Per quanto riguarda l’incentivo, la norma prevede un contributo per l’acquisizione, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di categoria «M1», ossia veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, con un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a euro 50mila, Iva esclusa.

In caso di prezzo in valuta, come specificato dalla risoluzione 32/E/2019 dell’agenzia delle Entrate «si potrà tener conto del cambio delle valute estere accertato, su conforme parere della Banca d’Italia, con provvedimento dell’agenzia delle Entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell’autovettura».

Oltre alle condizioni sopra indicate, la quantificazione dell’incentivo è collegata ad altri due requisiti: la quantità di emissione di biossido di carbonio e la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

Stabilisce la norma, con riferimento, al veicolo da rottamare, che esso deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo o, ancora, se il veicolo viene acquisito in leasing, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Il contributo in commento viene riconosciuto nella misura di seguito riportato: euro 6.000, se il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) è tra 0 e 20 e se, conseguentemente all’acquisizione, viene rottamato un veicolo come sopra indicato; euro 2.500, se il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) è tra 21 e 70 e se, conseguentemente all’acquisizione, viene rottamato un veicolo come sopra indicato.

Se, invece, all’atto dell’acquisizione del veicolo non viene consegnato nessun altro veicolo per la rottamazione ovvero un veicolo senza le caratteristiche sopra viste, il contributo viene riconosciuto come di seguito indicato: euro 4.000, se il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) è tra 0 e 20; euro 1.500, se il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) è tra 21 e 70.

Da un punto di vista temporale, il contributo viene riconosciuto per le acquisizioni dei veicoli, di cui sopra, anche in leasing, immatricolati in Italia dal 01.01.2019 al 31.12.2021.

Sul fronte opposto, sempre la legge di Bilancio 2019, introduce una vera e propria «tassa» per chi, nel periodo temporale visto sopra, acquisisce, immatricolandolo in Italia, un veicolo, anche in leasing, nuovo di fabbrica di categoria «M1», ossia veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, con emissione di biossido di carbonio superiore alla soglia di 160 CO2 g/km.

L’ecotassa è parametrata alla soglia di superamento del limite di biossido di carbonio di cui si è detto, e viene individuata da un minimo di euro 1.100 a un massimo di euro 2.500.