Beni resi, anche con i corrispettivi elettronici valgono le regole sugli scontrini

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 13/11/2019

Per la restituzione di beni acquistati, per il rilascio di buoni sconto ovvero per la restituzione del corrispettivo, il commerciante al minuto deve seguire le istruzioni già fornite dall’Amministrazione finanziaria, anche in presenza di documento commerciale.

L’avvento dei corrispettivi elettronici, dal 1° luglio per determinati contribuenti, e dal 1° gennaio 2020 prossimo per tutti gli altri, non cambia le regole in presenza di sostituzione dei bene ceduti, di loro restituzione a fronte del rilascio di un buono sconto o, ancora, in presenza della restituzione del corrispettivo.

È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 21 del 2019 , che ha sostanzialmente richiamato suoi «vecchi» documenti di prassi che affrontano i temi di cui sopra con riferimento allo scontrino fiscale, e che oggi sono mutuabili anche per il documento commerciale.

Viene, quindi, indirettamente ribadito quanto già indicato nella risoluzione 154/E/2001 ossia che in caso di sostituzione di un bene con un altro bene o con un buono acquisto, atteso che sia lo scontrino che il documento commerciale devono indicare eventuali rimborsi per la restituzione , ciò consente all’esercente di sottrarre il prezzo della merce restituita dall’ammontare totale che risulta dovuto dal cliente per i nuovi acquisti.

Afferma, però, l’Agenzia attraverso la citata risoluzione che qualora il cessionario restituisca la merce acquistata, in base alle condizioni previste contrattualmente, visto che il corrispettivo relativo al bene che viene reso è comprensivo anche dell’Iva, è necessario fare attenzione che il sistema di sottrazione del valore appena indicato «non incida sull’ammontare dell’imposta che il cedente dovrà versare all’Erario sulla base delle registrazioni».

Se dovesse risultare difficile sottrarre dall’importo dei nuovi beni quello dei beni restituiti, secondo l’Agenzia è possibile intestare al cliente «un buono» che attesti l’importo che è da rimborsare al cliente, con evidenziata l’aliquota Iva applicata. Tale somma da restituire va indicata sullo scontrino ovvero sul documento commerciale che viene emesso per i nuovi acquisti.

Con la richiamata risoluzione 219/E/2003, sempre l’agenzia delle Entrate ha indicato, quale modalità alternativa a quella appena indicata, se viene rilasciato al cliente che restituisce la merce un buono acquisto da spendere per il futuro, la possibilità di emettere, al momento della cessione del nuovo bene, due scontrini: il primo negativo del medesimo importo del buono acquisto, al fine di rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo corrispondente al corrispettivo globale del nuovo bene, al fine di certificarne l’acquisto.

Se, invece, al momento della restituzione del bene il cliente esigesse la restituzione del denaro, senza un obbligo di fare nuovi acquisti presso l’esercente, allora quest’ultimo deve seguire una procedura che prevede, in sintesi, l’apertura di una pratica di reso a cui va attribuito un identificativo, la ripresa in carico del bene restituito nella contabilità di magazzino, sia civilistica che fiscale, l’emissione di uno scontrino fiscale ovvero di un documento commerciale negativo, la registrazione dello scontrino fiscale negativo nel registro dei corrispettivi in diminuzione dei corrispettivi del giorno indicando nello scontrino fiscale o nel documento commerciale l’identificativo della pratica di reso. A tale riguardo, con l’avvento dello scontrino elettronico e la conseguente scomparsa del registro dei corrispettivi, va memorizzato elettronicamente e trasmesso telematicamente l’importo negativo del predetto documento commerciale.