Cessione crediti tributari con efficacia solo dopo la dichiarazione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 06/04/2019

La cessione di un credito tributario futuro diviene efficace verso l’amministrazione finanziaria solo se emerge dalla dichiarazione.

Attraverso la consulenza giuridica n. 1 del 17 gennaio 2019 , una società fa presente che le imprese che svolgono attività assicurative, quando non sono più in grado di rispettare le condizioni poste dalla legge, sono sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa regolata dalle norme del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) che prevede anche la nomina di un commissario.

Per effetto del rinvio effettuato dall’articolo 245 del Codice delle assicurazioni, anche nella liquidazione coatta si applica l’articolo 106, comma 1, della legge fallimentare che prevede, in buona sostanza, la possibilità di effettuare la cessione dei crediti, «compresi quelli fiscali o futuri». Pertanto, il commissario liquidatore solitamente, e previa autorizzazione della società assicuratrice, stipula una scrittura privata di cessione dei crediti fiscali.

Viene, però, fatto presente che l’agenzia delle Entrate richiede anche un successivo atto pubblico, in cui siano riportati i crediti ceduti risultanti nella dichiarazione finale dei redditi e/o nella dichiarazione Iva.

L’obbligo di redigere l’atto pubblico, che individui tutte le somme oggetto di cessione, costringe la società assicurativa a mantenere in vita la procedura di liquidazione fino a che non vi sia la presentazione delle dichiarazioni fiscali, con un aggravio «in termini di costi di gestione della procedura».

La soluzione prospettata dal contribuente, quindi, si riassume nei seguenti passaggi: il liquidatore stipula una scrittura privata di cessione dei crediti fiscali prima di redigere il rendiconto e il piano di riparto finali; l’atto viene notificato al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria; dopo aver distribuito l’attivo, il commissario liquidatore effettua la cancellazione della società dal Registro delle imprese; si procede alla presentazione delle dichiarazioni fiscali finali; viene effettuata la comunicazione di cessazione dell’attività ai fini Iva.

L’agenzia delle Entrate, attraverso il documento in commento, dopo aver riepilogato il funzionamento dell’istituto della cessione dei crediti tributari, ricorda che con propria risoluzione n. 279/E/2002, ha già chiarito che un atto, che ha per oggetto la cessione di un credito tributario futuro ha rilevanza puramente civilistica tra le parti, «non producendo alcun effetto nei confronti dell’amministrazione finanziaria».

Con riferimento proprio a quest’ultima affermazione, l’agenzia precisa che essa «non va intesa nel senso che la cessione di un credito tributario futuro sia valida solo tra le parti senza produrre mai effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria», ma quanto, piuttosto, che la cessione stessa deve considerarsi valida ed efficace verso l’erario solo dopo che all’interno della dichiarazione vi è l’indicazione del credito, con richiesta di rimborso e la notifica della cessione alla stessa agenzia delle Entrate, il tutto per un’esigenza di «certezza e trasparenza» dei rapporti tributari tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria e per assicurarsi che il credito non venga utilizzato in compensazione.

La corretta procedura da rispettare prevede, quindi, la cessione preventiva del credito tributario che risulta efficace solo se tale credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale, e che l’atto di cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente l’importo esatto del credito, pena la sua integrazione, sia notificato all’Agenzia.