Cessione del credito anche per il sismabonus

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 16/09/2019

Comunicazione della cessione del credito derivante dalla detrazione spettante per interventi antisismici sostenuti nel 2018, dal 16 ottobre al 30 novembre 2019. Il cessionario potrà utilizzarlo in compensazione o cederlo a decorrere dal 10 dicembre 2019.

Questo è quello che viene stabilito dal provvedimento del 31 luglio 2019 , emanato per dare attuazione sia al contributo che può essere concesso sotto forma di sconto in fattura dai fornitori degli interventi per riqualificazione energetica «qualificati» e per gli interventi antisismici, sia per la cessione del credito derivante dagli interventi di riqualificazione energetica «non qualificati».

Con riferimento al sismabonus, il decreto crescita è intervenuto all’interno dell’articolo 16 del Dl 63/2013, che prevede sostanzialmente la detrazione per interventi di natura antisismica individuati dalla lettera i) dell’articolo 16 bis del Tuir, dando la possibilità al contribuente, a far data dal primo maggio 2019, di cedere il credito derivante dalla detrazione ai fornitori, anche indiretti, dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi stessi, o ai costruttori o ristrutturatori degli interi fabbricati, sempre in ottica antisismica, con espressa esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001.

Sulle modalità di funzionamento della cessione della detrazione spettante per i predetti interventi, il citato provvedimento ha stabilito che, a regime, la comunicazione della cessione del credito va effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate: o attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno del sito internet dell’agenzia delle Entrate e nell’area riservata al contribuente, ove dovranno essere indicati tutta una serie di dati; ovvero inviando all’agenzia delle Entrate un apposito modulo, da compilare, che può essere inviato all’Agenzia anche tramite posta elettronica certificata (Pec), unitamente al relativo documento d’identità del contribuente che ha optato per il contributo.

Da un punto di vista transitorio, il citato provvedimento del 31 luglio 2019 stabilisce che, per quanto riguarda la detrazione spettante per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la comunicazione della cessione del credito, con una delle modalità anzidette, va effettuata dal 16 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019.

Il credito così ceduto viene reso disponibile al cessionario, per la sua accettazione e l’utilizzo in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o, ancora, per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.

A regime, a esclusione, quindi, delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per le quali valgono le regole appena indicate, e fermo restando che il cessionario può utilizzare il credito d’imposta solo in compensazione suddividendolo in cinque quote annuali di pari importo, l’utilizzo può avvenire a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso.

Per l’utilizzo del credito deve essere presentato il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate mentre per la compensazione non si applica né il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta, pari a 250mila euro, né il limite annuale previsto per la compensazione e stabilito, in linea generale, in euro 700mila.