Cessioni di partecipazioni

Anno 2012

La compravendita di partecipazioni o il loro conferimento, è un tipo di operazione posta in essere spesso sia al fine di far circolare aziende o società, in quanto anziché “spostare” beni di primo grado (i beni che costituiscono l’azienda), si fa circolare un bene di secondo grado (la partecipazione), facilitando non poco le cose.

Le partecipazioni possono essere detenute sia da persone fisiche non in regime d’impresa sia da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali ed altri enti commerciali o non commerciali.

A seconda del soggetto che le cede o che le acquisisce, diversi sono i trattamenti fiscali riservati ai differenziali positivi o negativi scaturenti dal realizzo delle stesse.

Nel presente volume, dopo aver effettuato una panoramica generale sui soggetti passivi d’imposta nonché sulla tassazione in generale e sulla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, nel secondo capitolo vengono analizzate tutte le norme fiscali che dispongono in merito alle partecipazioni detenute in regime d’impresa.

Le norme sono sparse in più articoli del testo unico delle imposte sui redditi e talvolta il coordinamento tra le stesse risulta non facile e non immediato. E’ necessario, inoltre, distinguere tra partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e quelle iscritte nell’attivo circolante, tra partecipazioni valutate al costo e quelle valutate con il metodo del patrimonio netto o, ancora, tra partecipazioni detenute in soggetti residenti o in soggetti non residenti, e quelle detenute in soggetti residenti in paesi s fiscalità privilegiata.

Insomma, il panorama è complesso e con la presente opera si è cercato di mettere in ordine le disposizioni con l’intento di creare un approfondimento organico che possa semplificare lo studio della materia.

E’ stato dedicato spazio anche ai soggetti non residenti diversi dalla persone fisiche che non agiscono in regime d’impresa, che detengono partecipazioni in soggetti collettivi residenti nel territorio dello Stato e che tra norme del loro Paese, norme italiane e convenzioni contro le doppie imposizioni, non sanno esattamente se e come devono assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito del realizzo di dette partecipazioni.