Codice Contenzioso tributario

Anno 2016

A fronte di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria il contribuente ha
la facoltà di proporre ricorso tributario alla commissione tributaria provinciale,
per quanto riguarda il primo grado, e alla commissione tributaria regionale,
per quanto riguarda il secondo grado, al fine di far valere le proprie ragioni.
Prima, però, della fase di vero e proprio ricorso, il Legislatore ha introdotto
nel panorama tributario nazionale una serie di istituti deflattivi che hanno il
precipuo scopo di evitare proprio di finire immediatamente di fronte ai giudici
tributari. Nel presente volume vengono raccolte tutte le norme che riguardano
il ricorso presso le commissioni tributarie nonché quelle che hanno introdotto
gli istituti deflattivi, norme che è importante conoscere allo scopo di orientare le
proprie decisioni verso quelle più “convenienti” senza, naturalmente, sacrificare
le proprie legittime ragioni o quelle del contribuente assistito e difeso.