Commercio di «bare fiscali»: attenzione al cambio di attività

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 11/11/2019

In presenza della cessione della maggioranza delle partecipazioni di una società che possiede perdite fiscali, è necessario porre attenzione alla norma che vieta il commercio di «bare fiscali».

Sull’argomento dell’acquisto di società che possiedono perdite fiscali e/o interessi deducibili in esercizi successivi e/o eccedenze Ace, sempre riportabili in avanti, è bene porre attenzione a quanto disposto dall’articolo 84 del Tuir in merito a quello che è definito il commercio di «bare fiscali».

A ricordarlo è l’agenzia delle Entrate nell’interpello 367 del settembre scorso , attraverso il quale analizza il caso dell’acquisto di una società, le cui quote vengono cedute a terzi , una volta che si è disfatta anche dell’ultimo immobile.

La richiamata norma stabilisce, infatti, che è «bloccato» il riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nell’esercizio di competenza e delle eccedenze Ace riportabili, nel caso in cui, congiuntamente, vi sia il trasferimento, anche a titolo temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che possiede tali eccedenze e venga modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

La modifica dell’attività assume, però, rilevanza, solo se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione delle partecipazioni, ovvero nei due successivi o anteriori.

Tutti tali divieti di riporto vengono meno se viene dimostrato che la società che possiede le perdite e/o le eccedenze di interessi e/o le eccedenze Ace, soddisfa alcuni indicatori cosiddetti di vitalità economica.

Più precisamente la norma di tutela fiscale in commento e, di conseguenza, le limitazioni indicate, non scattano qualora le partecipazioni, oggetto di trasferimento, siano riferite a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno contestualmente avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità, ricavi e proventi dell’attività caratteristica superiore al 40 per cento di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi anteriori e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sempre superiori al 40 per cento di quelle risultanti dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Evidenziando che l’ultimo comma del già richiamato articolo 84 del Tuir stabilisce che per disapplicare le disposizioni di cui sopra, che limitano i riporti indicati, il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria, con il citato interpello 367 l’agenzia delle Entrate è intervenuta proprio nel merito delle inibizioni anzidette, in presenza del passaggio delle quote di controllo di una società che, avendo terminato la propria attività di natura immobiliare, si è sostanzialmente trasformata, già al momento del suo trasferimento, in una «scatola vuota» contenente solo le perdite fiscale realizzate.

L’Agenzia, ribadisce, quindi, che tramite il passaggio del controllo della società e l’avvio di una nuova attività, «non si può verificare alcuna continuità nella pregressa attività immobiliare», che si è conclusa, nel caso specifico, con la dismissione dell’ultimo immobile posseduto.