Conferimento d’azienda: passa il credito Iva solo se c’è contabilità separata

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 16/12/2019

In un’operazione di conferimento d’azienda che non comporta l’estinzione del dante causa, la successione nella titolarità del credito Iva in capo alla conferitaria è condizionata dal fatto che il ramo d’azienda ceduto sia gestito mediante contabilità separata.

Con la risposta aistanza di interpello 402/2019 , l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di trasferire il credito Iva dalla conferente alla beneficiaria, in caso di operazioni straordinarie. In particolare, è stato affermato il principio secondo cui, in presenza di conferimento o cessione d’azienda, è possibile trasferire sia il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, sia quello maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui quest’ultima produce effetti.

Il trasferimento di tale credito produce i propri effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, senza la necessità di osservare la procedura formale di cessione dei crediti Iva di cui all’articolo 5, comma 4 ter, del Dl 70/1988. Ai fini Iva, infatti, nell’ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni soggettive, si verifica una situazione di continuità tra soggetti partecipanti all’operazione.

Posto che il trasferimento del credito Iva sembrerebbe sempre possibile in capo alla beneficiaria, per l’agenzia delle Entrate occorre verificare preliminarmente se il credito Iva trasferito sia direttamente riferibile all’attività oggetto di conferimento. Tale verifica si rende necessaria in forza del tenore letterale dell’articolo 16, comma 11, lettera a, della legge 537/1993, secondo cui «gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento».

In applicazione di questo principio, l’amministrazione finanziaria afferma: da un lato, che la conferente non può chiedere il rimborso dell’Iva pagata in eccedenza, spettando alla conferitaria il recupero dello stesso, dall’altro, che il trasferimento interessa solamente il credito afferente le operazioni realizzate tramite il complesso aziendale trasferito.

Sul punto, l’agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione 183/E/1995, chiarisce che tale previsione, quando non si verifica l’estinzione del dante causa, trova applicazione solo qualora quest’ultima, anteriormente all’operazione straordinaria, abbia gestito con contabilità separata l’attività esercitata dall’azienda o dal ramo d’azienda, poi trasferiti. La gestione con contabilità separata consente, infatti, di individuare chiaramente i dati contabili afferenti all’azienda trasferita, anche al fine di imputarli contabilmente alla beneficiaria.

Pertanto, se il ramo d’azienda oggetto di futuro conferimento non risulta gestito con contabilità separata, l’eccedenza del credito Iva può essere ceduta solo se richiesta preventivamente a rimborso.