Conferimento nella holding, verifica sulle società

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 03/08/2019

Il socio di una holding, in caso di conferimento, in tutto o in parte, della partecipazione in essa detenuta può applicare la nuova norma sul «realizzo controllato» solo qualora, applicando l’effetto demoltiplicativo, il conferente detenga una partecipazione su ogni singola società partecipata dalla holding stessa non inferiore alle percentuali indicate dalla norma.

Questo dovrebbe essere il senso della disposizione contenuta nel comma 2 bis, secondo periodo, dell’articolo 177 del Dpr 917/1986 , introdotto dal Decreto crescita dopo la conversione in legge.

Il Dl 34/2019 ha introdotto il nuovo citato comma 2 bis all’interno dell’articolo 177, il quale estende il regime del realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni a condizione che esse rappresentino una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di società quotate o meno, e che le partecipazioni siano conferite in società esistente o di nuova costituzione che sia interamente partecipata dal conferente.

Il decreto legge ha, inoltre, individuato, in un poco chiaro dettato normativo, una specifica modalità di determinazione delle percentuali di possesso in caso di conferimento di partecipazioni detenute in holding.

Viene, infatti, prescritto che in caso di conferimento di una partecipazione relativa a una holding, che detiene partecipazioni in altre società, per verificare la percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio appena indicate, si deve avere riguardo, tenendo conto dell’eventuale effetto demoltiplicativo, alle percentuali indirettamente possedute, dal singolo socio della holding, nelle società partecipate da quest’ultima che esercitano un’impresa commerciale.

Si tratta di una previsione che lascia spazio a qualche dubbio ma che dovrebbe essere interpretata nel senso che se, per esempio, il socio Alfa detiene una partecipazione del 25 per cento nella holding Gamma, che a sua volta detiene una partecipazione del 50 per cento nella società Beta, che esercita una attività commerciale, il socio Alfa non può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quando, indirettamente, a causa dell’effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 12,50 per cento della società Beta, percentuale inferiore, in caso di società non quotata, a quelle sopra indicate.

Naturalmente, dovendo applicare questa regola a tutte le società partecipate dalla holding, si può arrivare alla conclusione che è sufficiente che, a causa del predetto effetto demoltiplicativo, anche una sola delle società partecipate non rientri nei limiti percentuali stabiliti (2 o 20%, ovvero 5 o 25%), per rendere non applicabile la nuova norma in commento.

Si fa presente, infine, che, sempre con riferimento all’ipotesi di conferimento a «realizzo controllato» di partecipazioni di «collegamento», il Decreto crescita è intervenuto anche in merito all’applicazione della partecipation exemption. In particolare è stato previsto che, per beneficiare del predetto regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, il cosiddetto «holding period», generalmente pari a dodici mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.