Conteggio automatico per l’imposta di bollo sull’e-fattura

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 08/05/2019

Possibile verificare l’imposta di bollo «maturata» sulle fatture elettroniche emesse, attraverso il servizio messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Nella fattura elettronica deve essere apposto un apposito flag.

Per effetto del decreto ministeriale 28 dicembre 2018, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’ammontare dell’imposta dovuta dal contribuente è comunicato dall’agenzia delle Entrate e viene determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel corpo della fattura elettronica, infatti, il contribuente è tenuto ad apporre il flag nella casella «Dati Bollo» presente all’interno della sezione «Dati generali», nonché riportare il valore pari a euro 2,00 all’interno del campo «Importo di Bollo».

A tale scopo, l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nell’area riservata «Fatture e corrispettivi», una sezione appositamente dedicata al calcolo dell’imposta di bollo applicata alle fatture elettroniche emesse per operazioni escluse, esenti o fuori campo Iva di importo superiore a 77,47 euro. Il servizio è accessibile dalla voce «Pagamento imposta di bollo» presente nella sezione «Home Consultazione».

Il sistema consente al contribuente di visualizzare, in qualsiasi momento, il numero di documenti trasmessi nel corso del tempo e nel singolo trimestre, per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.

È opportuno sottolineare che il servizio permette di modificare, se necessario, il numero delle fatture sulle quali deve essere assolta l’imposta di bollo, calcolando di conseguenza l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuto.

L’imposta di bollo calcolata dal servizio presente nell’area riservata «Fatture e corrispettivi», infatti, rappresenta un conteggio e non una liquidazione dell’imposta dovuta. Il pagamento, invece, può avvenire mediante addebito sul conto corrente, ovvero tramite modello F24.

Con riferimento al primo caso, si evidenzia che il contribuente ha la possibilità di effettuare il versamento dell’imposta di bollo inserendo il codice Iban del conto corrente sul quale devono essere addebitate le somme. In tale ipotesi, il sistema rilascia una prima ricevuta che conferma che la richiesta di pagamento è stata inoltrata, e una seconda ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento o meno.

In alternativa all’addebito sul conto corrente, il contribuente ha la possibilità di effettuare il versamento dell’imposta di bollo mediante modello F24. A tale riguardo, si ricorda che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 2019, ha individuato i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.

Con questa risoluzione l’agenzia delle Entrate ha definito anche i codici tributo relativi al versamento delle sanzioni – 2525 – e degli interessi – 2526, in caso di ritardato pagamento.

Il comma 2, dell’articolo 6, del decreto del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, come modificato dal decreto del 28 dicembre 2018, prescrive che «Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».