Covid-19: continuità aziendale 2020 se c’è nel 2019 e finanziamenti soci non postergati

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 28/04/2020

Per l’esercizio 2020 si presume la continuità aziendale se essa risulta presente nell’esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020. Ai finanziamenti soci effettuati dal 09.04.2020 al 31.12.2020 non si applicano le norme sulla postergazione.
Il decreto-legge “Liquidità”, nel tentativo di far sì che imprese sane non siano costrette alla liquidazione a causa dell’anomalo esercizio in corso, deroga al principio della continuità aziendale, ma a ben precise condizioni.
L’articolo 2423-bis c.c. stabilisce, infatti, al primo comma, che in fase di redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta, fra le altre, secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Si tratta, appunto, del così detto principio della continuità aziendale (o “going concern”) che consiste, in estrema sintesi, nel verificare se l’impresa è in grado di proseguire con l’attività ovvero se si deve porre in liquidazione passando, così, da una situazione in continuità ad una liquidatoria.
Alla luce di quello che sta accadendo in termini economici a causa del così detto “Corona virus” (Covid-19), per l’esercizio in corso vi è il forte rischio che molte imprese debbano prendere atto dalla venuta meno della predetta continuità aziendale.
Al fine, dunque, di scongiurare che aziende in buono stato di “salute”, ma danneggiate finanziariamente ed economicamente per effetto della diffusione della epidemia citata, debbano optare per la mancanza di continuità aziendale alla luce di quello che sarà il risultato economico e la situazione economica e finanziaria al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2020, il decreto-legge “Liquidità” è intervenuto mitigando la disposizione contenuta nel citato art. 2423-bis del c.c..
Viene, quindi, disposto che, proprio con riferimento all’esercizio di cui si è detto (in corso al 31.12.2020), in fase di redazione del relativo bilancio la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere operata se tale continuità risulta sussistere nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.
Per guardare alla continuità aziendale l’impresa deve, in altre parole, tenere conto se tale continuità risulta sussistere nell’ultimo bilancio di esercizio che sia stato chiuso anteriormente alla predetta data del 23.02.2020 ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nell’esercizio 2019.
Non solo. Al fine di incentivare i finanziamenti alla società da parte dei soci, sempre il decreto-legge “Liquidità” dispone la disapplicazione dal 09.04.2020 al 31.12.2020, della norma contenuta nell’art. 2467 e 2497 del c.c. che, in tema, rispettivamente, di società a responsabilità limitata e di società che esercitano la direzione e il coordinamento di altre società, dispone la postergazione della restituzione del rimborso dei finanziamenti che i soci effettuano a favore della società, rispetto alla soddisfazione degli altri eventuali creditori.
Evidenziando che se tale rimborso dovesse avvenire nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, tale finanziamento dovrebbe essere restituito alla società stessa, tale postergazione può rappresentare, quindi, un deterrente per il socio che possa avere la possibilità di immettere “liquidità” all’interno della propria società.
Nell’attuale situazione economica e finanziaria, aggravata dal citato “Covid-19”, potendo rendersi necessario e possibile chiedere anche ai soci un sostegno finanziario, al fine di evitare l’effetto deterrente di cui si è detto, il DL 23 del 08.04.2020 dispone che per i finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano la direzione e il coordinamento di altre società, a favore della società, rispettivamente, partecipata o diretta e coordinata, non si applica la postergazione di cui si è detto ma solo con riferimento ai finanziamenti effettuati dal 09.04.2020 e fino al 31.12.2020.