Credito d’imposta R&S: ammesso anche l’assegno per ricerca universitaria

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 18/12/2019

Le spese sostenute a favore dell’Università per finanziare l’assegno di ricerca sono ammissibili al credito d’imposta per attività di R&S nella misura del 50 per cento degli investimenti incrementali, a condizione che il beneficiario dell’attività di ricerca condotta dall’Università sia il contribuente che ha corrisposto gli assegni di ricerca stessi.

Con riferimento al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotto nel nostro ordinamento tributario con il Dl 145/2013, l’agenzia delle entrate, attraverso l’interpello 477 dell’11 novembre scorso, ha avuto modo di fornire ulteriori chiarimenti sul tema delle spese ammissibili al predetto credito d’imposta.

In particolare, la società istante ha fatto presente di aver sostenuto nel periodo d’imposta 2018 spese per attività di ricerca e sviluppo per le quali intende accedere al credito d’imposta. Parte dell’attività di ricerca è stata affidata a terzi, a seguito di apposita convenzione stipulata con una Università.

A seguito di tale convenzione l’Università ha assegnato un posto di Dottorato aggiuntivo, rispetto a quelli ordinariamente previsti dal regolamento interno, e il relativo assegno di ricerca è finanziato attraverso una determinata somma versata dalla stessa società istante.

Proprio con riferimento a tale ultima somma, corrisposta all’Università per il finanziamento della borsa di studio di Dottorato, l’istante ritiene che essa sia da includere interamente tra le spese ammissibili all’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo, in quanto il già citato Dl 145/2013 precisa che sono agevolabili i costi per il personale dipendente e per il personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, addetto all’attività di ricerca e sviluppo.

L’amministrazione finanziaria, al fine di dirimere i dubbi sollevati, richiama la convenzione stipulata tra Università e società istante, nella quale viene stabilito che la borsa di studio legata al posto di Dottorato, attivato dall’ateneo, sia vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca. Da un punto di vista della prassi amministrativa, l’Agenzia richiama la circolare 5/E del 16 marzo 2016, attraverso la quale è stato chiarito che i contratti di ricerca stipulati con le Università devono prevedere che il beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c del Dl 145/2013, le spese sostenute dall’istante per il finanziamento dell’assegno di ricerca sono ammissibili al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella misura del 50 per cento degli investimenti incrementali sostenuti rispetto alla media dei medesimi costi corrisposti nel triennio 2012-2014, a condizione che l’istante risulti il beneficiario dell’attività di ricerca condotta dal Dottorando.

Precisa, infine, l’Amministrazione che tali spese saranno agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca non dovesse condurre ad alcun risultato.