Credito d’imposta per vendita giornali: domanda fino al 30 settembre

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 18/09/2019

Presentazione di apposita domanda entro il 30 settembre prossimo per accedere al credito d’imposta per la vendita di giornali.

La legge di Bilancio 2019, legge 145/2018, ha introdotto un credito d’imposta per gli anni 2019 e 2020 a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Con il Dpcm 31 maggio 2019 sono state definite le disposizioni applicative dell’agevolazione in esame.

Da un punto di vista soggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici ovvero degli esercenti cosiddetti non esclusivi e autorizzati alla vendita di stampa quotidiana e periodica identificati dall’articolo 2, comma 3 del Dlgs 170/2001, come, per esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali, bar, compresi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie, ecc.

Nel caso degli esercenti «non esclusivi» l’agevolazione è riconosciuta a condizione che l’attività commerciale rappresenti, nel Comune di riferimento, l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti sopra richiamati devono possedere la sede legale in uno Stato Ue ovvero See, mentre la residenza fiscale deve essere fissata in Italia. Tuttavia, la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale, garantisce la possibilità di fruire dell’agevolazione.

Inoltre, per accedere al beneficio, gli esercenti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio della stampa quotidiana e periodica devono essere iscritti nel Registro delle Imprese con il codice Ateco 47.62.10, mentre nel caso di esercenti «non esclusivi» l’agevolazione è riconosciuta in caso di iscrizione nel Registro delle Imprese con uno dei seguenti codici Ateco: 47.26 – commercio al dettaglio di generi di monopolio, 47.30 – commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, 56.3 – bar e altri esercizi simili senza cucina, 47.1 – commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, 47.61 – commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati.

L’articolo 3 del citato Dpcm stabilisce che il credito d’imposta venga riconosciuto per ciascun esercente nel limite massimo di 2mila euro per punto vendita e, in caso di esercenti che operano esclusivamente nella vendita al dettaglio di stampa quotidiana e periodica, l’agevolazione venga parametrata agli importi pagati, nell’anno precedente, dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita, per Imu, Tasi, Cosap, Tari e spese per locazione, al netto dell’Iva.

Nel caso di esercenti «non esclusivi» il credito d’imposta viene parametrato alle voci di spesa sopra elencate e, per ciascun punto vendita, commisurato al rapporto tra i ricavi relativi alla vendita di stampa quotidiana e periodica, al netto di quanto dovuto ai fornitori, e i ricavi totali.

Per accedere al credito d’imposta, gli esercenti interessati devono presentare apposita domanda in modalità telematica nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 settembre di ciascuno dei due anni oggetto di agevolazione.