Dal 1° luglio 2020 contraddittorio obbligato con l’agenzia delle Entrate (ma non sempre)

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 21/09/2019

Dal primo luglio 2020 invito al contradditorio obbligatorio prima di notificare l’atto impositivo, ma con esclusione degli accertamenti parziali.

In sede di conversione del Dl 34/2019 in legge 58/2019, cosiddetto Decreto crescita, è stata inserita, in materia di accertamento con adesione, la disciplina relativa all’obbligo di invito al contraddittorio che l’agenzia delle Entrate deve rivolgere al contribuente prima di notificare l’atto impositivo. In particolare, l’articolo 4 octies del Decreto crescita ha modificato e integrato gli articoli 5 e 6 del Dlgs 218/1997 in merito all’avvio del procedimento per la definizione degli accertamenti inerenti alle imposte sui redditi e all’Iva e alla relativa istanza del contribuente, nonché introdotto l’articolo 5 ter, sempre nel Dlgs 218/1997, concernente la disciplina dell’invito obbligatorio al contraddittorio.

L’obiettivo della disciplina è quello di introdurre il principio del contraddittorio tra il contribuente e l’agenzia delle Entrate come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale estendendo anche i termini di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo da parte dell’agenzia delle Entrate.

In particolare, il comma 3 bis del citato all’articolo 5 prevede che, se tra la data di comparizione e quella di decadenza ordinaria intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza è prorogato di centoventi giorni.

Con riferimento, invece, alla nuova procedura di contraddittorio obbligatorio, si fa presente che tale disciplina è regolamentata dal nuovo articolo 5 ter del Dlgs 218/1997 che prevede un generalizzato obbligo di procedere con la notifica di un invito a comparire, volto a instaurare una vera e propria procedura di accertamento con adesione.

L’obbligo di invito al contraddittorio, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui sia stata rilasciata al contribuente una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. In tali casi, infatti, rimane in capo al contribuente la possibilità di presentare memorie difensive ai sensi dell’articolo 12, settimo comma, dello «Statuto del Contribuente».

Ne consegue che, a seconda delle modalità con le quali vengono svolte le attività di verifica, il contraddittorio preventivo si svolgerà in due differenti forme: in caso di accesso, il contribuente potrà presentare memorie difensive, mentre negli altri casi il confronto verrà avviato da parte dell’agenzia delle Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

È bene, tuttavia, evidenziare che l’obbligo di contraddittorio preventivo non trova applicazione: (i) in presenza di avvisi di accertamento parziale previsti dall’articolo 41 bis del Dpr 600/1973 e avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del Dpr 633/1972; (ii) nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o di fondato pericolo per la riscossione; (iii) nelle ipotesi per le quali già esistono disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento, per esempio, nel caso di verifiche antiabuso.

La nuova norma prevede, poi, che la mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’avviso di accertamento nell’ipotesi in cui il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Le disposizioni sopra illustrate si applicheranno agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.