Dati liquidazioni, il quarto trimestre potrà entrare nella dichiarazione Iva

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 24/07/2019

Se la dichiarazione annuale Iva viene presentata entro la fine del mese di febbraio, è possibile inserire nella stessa anche la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il Decreto crescita, Dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, mette mano nuovamente ai termini di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, che già avevano subito varie modifiche nel corso del tempo, con l’intenzione, almeno per quanto riguarda il quarto trimestre, di semplificare la vita ai contribuenti.

Il calendario delle scadenze per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche prevede, in buona sostanza, due novità: la prima riguarda il termine di invio del secondo trimestre che passa nuovamente al 16 settembre, termine che la legge di Bilancio 2018, legge 205/2017, aveva spostato al 30 settembre, in collegamento, peraltro, alla scadenza allora prevista per lo scomparso spesometro. Si ritorna in questo caso, quindi, alla scadenza originaria.

La seconda novità si riferisce al quarto trimestre. A tale riguardo l’articolo 12 quater della predetta legge 58/2019, prevede, infatti, che possa essere omesso l’invio della comunicazione relativa a tale periodo alla duplice condizione che, da una parte, essa venga effettuata con la dichiarazione Iva annuale, mentre, dall’altra, che la dichiarazione annuale venga presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ossia dell’anno, a cui la dichiarazione si riferisce.

Ove non venisse scelta tale ultima strada, la comunicazione delle liquidazioni Iva relative al predetto quarto trimestre va inviata entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo.

Ferme restando le scadenze di invio del primo e del terzo trimestre, ancorate alla fine del secondo mese successivo al singolo trimestre solare, si ricorda che, dal 2017, con l’entrata in vigore, appunto, della comunicazione periodica delle liquidazioni Iva, il quadro VH della dichiarazione annuale Iva, a partire, quindi, da quella del 2018, relativa al 2017, è stato rivisitato e non contiene più i risultati delle singole liquidazioni periodiche, visto che tali dati sono già in possesso dell’agenzia delle Entrate quasi in tempo reale nel corso dell’anno.

Il quadro VH della dichiarazione annuale Iva, dunque, allo stato attuale, va utilizzato, come previsto dalla risoluzione 104/E/2017, emanata dall’agenzia delle Entrate, qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati eventualmente omessi ovvero incompleti o errati, indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva riferite all’anno oggetto di dichiarazione.

Nel caso la «correzione» di una o più comunicazioni periodiche non comporti l’indicazione di un diverso valore all’interno del quadro VH in quanto, per esempio, la liquidazione termina a zero, viene specificato, nelle stesse istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale Iva, che va semplicemente barrata la casella corrispondente al quadro «VH» che si trova in calce al quadro VL.