Definizione agevolata dei Pvc entro il 31 maggio

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 13/05/2019

Per la definizione agevolata dei Pvc il contribuente deve definire, con riferimento al singolo periodo d’imposta, tutte le violazioni presenti all’interno dello stesso processo verbale di constatazione, al netto di quelle già definite o confluite, per esempio, in un avviso di accertamento notificato prima del 24 ottobre 2018.

Oramai a «ridosso» della scadenza stabilita dall’articolo 1 del Dl 119/2018, e fissata al 31 maggio prossimo, per definire i processi verbali di constatazione in modo agevolato, ossia senza il pagamento di interessi e sanzioni, è bene ricordare che la definizione riguarda tutti i Pvc consegnati al contribuente entro la data del 24 ottobre 2018, anche se riguardano più periodi d’imposta e/o più tributi.

Concircolare 7/E del 9 aprile scorso , l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, tra le altre cose, che la definizione agevolata in commento può essere utilizzata, anche se nei confronti del contribuente, successivamente alla già citata data del 24 ottobre 2018, sono state avviate «attività di controllo aventi a oggetto le stesse violazioni constatate nel processo verbale».

Così, per esempio, la definizione agevolata non è preclusa a quei soggetti che risultano aver ricevuto, sempre dopo la data indicata, del 24 ottobre, che corrisponde all’entrata in vigore del Dl 119/2018, la notifica di un avviso di accertamento.

A nulla rileva, inoltre, se l’avviso di accertamento è stato oggetto di impugnazione, da parte del medesimo contribuente, ovvero di istanza di accertamento con adesione, con la fondamentale condizione, però, che tali procedimenti «non si siano nel frattempo perfezionati con le altre forme di definizione agevolata ordinarie (acquiescenza o adesione) ovvero con sentenza passata in giudicato», sempre come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la citata circolare.

Evidenziando che la presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di accertamento con adesione, anche successivamente alla data del 24 ottobre 2018, non costituisce causa preclusiva alla definizione agevolata del Pvc, ferme restando le condizioni appena indicate, al fine di definire i processi verbali, il contribuente entro la data del 31 maggio prossimo deve presentare una dichiarazione integrativa, per ogni periodo d’imposta da definire; all’interno di questa, oltre a barrare la casella «Correttiva nei termini», devono confluire le imposte, ovvero le maggiori imposte o i minori crediti, scaturenti dai rilievi contenuti nello stesso processo verbale di constatazione oggetto di definizione.

A tale riguardo, il punto 3.1 del provvedimento del 23 gennaio 2019, attuativo delle disposizioni in commento, dispone che nella dichiarazione integrativa devono essere esclusivamente indicati «i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale», non potendo, quindi, il contribuente inserire ulteriori «dati» originariamente non indicati nella dichiarazione stessa.

Per quanto concerne il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione in commento, ovvero il «riversamento» del minor credito, esso deve essere eseguito sempre entro il 31 maggio 2019 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2019, mentre quelle successive, maggiorate degli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Non è ammessa, in ogni caso, la compensazione.