Derivazione rafforzata, «component approach» fuori dagli ammortamenti

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 17/04/2019

Il «component approach» ha validità anche fiscale, in base al principio di derivazione rafforzata, ma non per quanto riguarda la quantificazione degli ammortamenti.

In fase di predisposizione dei bilanci relativi al 2018, e «in griglia» di partenza per la campagna dichiarativa 2019, è bene tenere in considerazione che, da un punto di vista civilistico, il principio contabile Oic 16 prevede una disciplina specifica per l’ammortamento dei cespiti costituiti da componenti aventi valore significativo e vita utile diversa.

In tale ipotesi, il citato documento prevede, infatti, che la società sia tenuta ad adottare l’approccio per componenti, detto appunto «component approach», ossia sia tenuta ad ammortizzare separatamente i vari componenti, pertinenze o accessori di un cespite con vita utile di durata diversa da quella del cespite principale.

A titolo esemplificativo il principio Oic 16 illustra il caso di un ascensore o di un nastro trasportatore che presentano una vita utile di durata inferiore a quella del relativo stabile o macchinario: in questo caso, il calcolo distinto dell’ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito.

L’applicazione del «component approach» è prevista non solo nei casi in cui un componente abbia una vita utile inferiore a quella dell’elemento principale ma anche in quelli in cui la vita utile del componente sia più estesa rispetto all’elemento principale.

In tale situazione, una volta dismesso il cespite principale, il componente dovrà essere assoggettato a un nuovo processo di valutazione se risulta ancora utilizzabile nel processo produttivo.

A livello di rappresentazione in bilancio, applicando il «component approach» la società non è tenuta a rilevare il valore contabile dei singoli componenti, bensì quello del cespite principale, con il relativo fondo ammortamento.

Le varie componenti sono, quindi, rilevate unitamente al bene principale, nella voce dello stato patrimoniale corrispondente, ma sottoposte ad ammortamento in modo autonomo, in funzione della vita utile propria.

Facendo presente che secondo quanto previsto dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti, con il documento del 28 febbraio 2015, l’applicazione del «component approach», ogniqualvolta si verifichino le condizioni previste dal principio contabile, non è una facoltà ma è obbligatoria, è bene tuttavia segnalare che il principio contabile Oic 16 prevede che esso non debba essere applicato nel caso in cui l’operazione non sia praticabile o significativa.

Da un punto di vista fiscale, il «component approach» trova piena validità, visto che, per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, l’articolo 83 del Tuir stabilisce che valgono «i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili».

A livello, però, di quantificazione degli ammortamenti, mentre da un punto di vista civilistico si dovrà avere riguardo, come detto, alla vita utile del singolo bene, assumendo poi uno dei sistemi di ammortamento previsti, ossia a quote costanti, a quote decrescenti o a quote variabili in base ai volumi di produzione, da un punto di vista fiscale si dovrà fare sempre riferimento alle aliquote di ammortamento massime previste dall’oramai datato Dm 31.12.1988.

Ne consegue che beni che civilisticamente possono avere una durata utile diversa fra loro, da un punto di vista fiscale trovano la medesima aliquota di ammortamento.