Detraibili le spese per ricarica di veicoli elettrici

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 17/05/2019

Partita dal 1° marzo la nuova detrazione per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La legge 145/2018 ha introdotto, all’interno del Dl 63/2013, l’articolo 16 ter che prevede una nuova detrazione con riferimento alle «infrastrutture di ricarica» per veicoli elettrici.

Da un punto di vista soggettivo, la norma dispone che la detrazione dall’imposta lorda spetta semplicemente ai contribuenti, coinvolgendo, quindi, sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires alla condizione che sostengano le spese per gli interventi agevolati e che tali spese rimangano effettivamente a loro carico.

Da un punto di vista oggettivo l’agevolazione fa riferimento all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.

A tale proposito l’agenzia delle entrate, con risoluzione 32/E/2019 , afferma che «Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica in argomento, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico», evidenziando altresì, che a «Tale ultimo riguardo viene fatto riferimento alle definizioni recate dall’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».

La lettera h) della norma da ultimo richiamata stabilisce che, per punto non accessibile al pubblico, debba intendersi o un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti, o un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità, ovvero un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Sempre da un punto di vista oggettivo, la norma si riferisce «all’acquisto e alla posa in opera» delle predette infrastrutture.

Salvo ulteriori chiarimenti, sembra innanzitutto essere esclusa la costruzione, anche in economia, delle citate infrastrutture «di ricarica», visto che la norma individua, per l’appunto, solo il loro acquisto e la conseguente posa in opera.

Anche in merito alla parola «acquisto» si rendono necessari dei chiarimenti, visto che anche in questo caso sembrerebbero escluse le acquisizioni effettuate in altra forma come, in genere, la locazione finanziaria.

Solitamente, infatti, ove una norma intenda estendere un’agevolazione anche alla modalità di acquisto tramite leasing, l’espressione che correttamente viene utilizzata è «acquisizione» e non, appunto, «acquisto». Se vi fosse, però, realmente tale restrizione, vi sarebbe certamente una significativa discriminazione nelle modalità di finanziamento delle spese.

Oltre all’acquisto e la posa in opera della infrastruttura, è oggetto di detrazione, sempre nel limite massimo stabilito dalla norma, anche la spesa iniziale per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, comprendendovi, come chiarito con circolare 8/E/2019 dall’agenzia delle Entrate, «anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (quali per esempio, i costi di allaccio)».

Resta in ogni caso ferma la detrazione del 50 per cento, nel limite massimo di spesa di euro 3mila per periodo d’imposta.