Dichiarazioni d’intento: arrivano le novità

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 11/03/2020

Il decreto-legge “Crescita”, n. 34 del 2019, convertito con modifiche nella legge n. 58 del medesimo anno, ha apportato importanti modifiche in tema di esportatori abituali e di adempimenti collegati alla dichiarazione d’intento.
Con provvedimento del 27.02.2020 dell’Agenzia delle entrate, è stato modificato il modello di dichiarazione d’intento e introdotta una nuova importante novità.
Andiamo però con ordine.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dell’esportatore abituale, la norma prevede che egli debba sempre manifestare l’intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva:
(i) attraverso l’emissione della dichiarazione d’intento,
(ii) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate che deve rilasciare una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione,
(iii) ma non vi è più l’obbligo di annotare tale dichiarazione nell’apposito registro.
Con il provvedimento del 27.02.2020, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento che sostituisce quello approvato con il provvedimento del 02.12.2016 che può trovare ancora utilizzo fino al 27.04.2020.
Le novità del nuovo modello sono le seguenti:
(i) non vi è più lo spazio per il “Numero di dichiarazione” in cui il dichiarante doveva indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento;
(ii) E’ introdotta, nelle istruzioni, la specifica che in caso di “Gruppo Iva” è necessario indicare nel campo “Partita Iva” del frontespizio, il numero di partita Iva allo stesso attribuito e nel campo “Codice Fiscale” il codice fiscale del gruppo che coincide con il numero di Partita Iva o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al gruppo;
(iii) Nel campo “Destinatario della dichiarazione” come “Altra parte contraente” viene specificato che in caso di “Gruppo Iva” è necessario indicare nel campo “Partita Iva” il numero di partita Iva allo stesso attribuito e nel campo “Codice Fiscale” il codice fiscale del gruppo, che coincide con la partita Iva, o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al gruppo medesimo;
(iv) Nelle istruzioni al modello viene eliminata la sezione “Stampa della dichiarazione” in quanto non è più obbligatorio dal 01.01.2020 stamparla per consegnarne una copia al fornitore
Per il fornitore non vi è più l’obbligo di annotazione della dichiarazione d’intento nell’apposito registro, e la nuova norma non stabilisce più, inoltre, che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Dal canto suo, il fornitore deve indicare nella fattura emessa, senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
L’altra novità introdotta dal provvedimento del 27.02.2020 prevede che l’Agenzia delle entrate, a partire dal 02.03.2020, rende disponibile, per ciascun fornitore che viene indicato, nelle dichiarazioni d’intento, dal singolo esportatore abituale, le relative dichiarazioni d’intento all’interno del proprio “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Tali informazioni possono anche essere consultate dagli intermediari se delegati dal singolo fornitore.