DL del 17.03.2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”: il sostegno finanziario alle imprese

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 25/03/2020

Il decreto-legge n. 18, del 17.03.2020, contiene, tra le altre, alcune norme che sono finalizzate a sostenere finanziariamente le imprese colpite dall’epidemia di “Covid-19”, di cui, di seguito, si riepilogano i punti essenziali facendo presente che le varie situazioni vanno poi analizzate individualmente.

– Aumento della garanzia per i crediti concessi alle PMI
Viene stabilito che per la durata di nove mesi vengono applicate ulteriori misure, volte a sostenere le PMI che, a seguito della grave crisi sanitaria in atto, risultano trovarsi in difficoltà finanziarie a causa o della sospensione o della riduzione della propria attività. Tale sostegno viene dato disponendo che la garanzia del Fondo di garanzia, costituito presso Mediocredito Centrale Spa (che concede garanzia per assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI) è gratuita e, quindi, ove previste, viene sospeso l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al fondo stesso visto che tali commissioni vengono solitamente addebitate dal finanziatore al beneficiario del finanziamento.
Viene poi innalzato ad euro 5milioni l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa.
Il decreto-legge “Cura Italia” dispone letteralmente che, sempre per il periodo di nove mesi di cui si è detto sopra:
– «per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
– per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro».
Viene, quindi, innalzata la percentuale massima di garanzia per tutte le operazioni fino a 1,5milioni di euro, tenuto conto che prima dell’intervento la garanzia era fino all’80 per cento solo per le PMI ubicate in determinate zone geografiche, e fino al 60 per cento, per quelle ubicate nei restanti territori nazionali.

– Sospensione della rate del mutuo relativo alla prima casa per i titolari di partita Iva.
Vista la chiusura di alcune attività commerciali e professionali a causa del così detto “Corona virus” e alla luce del fatto che i titolari di partita Iva si possono trovare in difficoltà con il pagamento del mutuo riferito all’acquisto della prima casa, viene data loro la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, però nel rispetto di una ben determinate condizioni.

– Moratoria straordinaria
Alle micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”, che ha portato a una temporanea carenza di liquidità, che non implica, comunque, modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie, viene riconosciuta una moratoria straordinaria consistente nella facoltà di avvalersi di una o più delle seguenti possibilità:
a) per le aperture di credito accordate “sino a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30.09.2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020.

– Erogazione finanziamenti con maggiore facilità
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19” viene data la possibilità alle banche di erogare più facilmente finanziamenti alle imprese.