Documento commerciale: per i resi valgono le regole valide per gli scontrini

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 13/12/2019

Le procedure di reso previste per le cessioni di beni documentate mediante scontrino fiscale sono applicabili anche in caso di operazioni certificate mediante il nuovo documento commerciale.

L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 21 del 2019 , si è pronunciata in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In particolare, l’Agenzia si è espressa in relazione alla procedura da seguire qualora un soggetto, obbligato alla trasmissione dei corrispettivi, si trovi nella condizione di dover effettuare la sostituzione di un bene, ovvero di dover fornire all’acquirente il rimborso totale del prezzo pagato.

A tale riguardo, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le procedure descritte nelle precedenti risoluzioni n. 154/2001 e n. 219/2003 restano tutt’ora applicabili anche al documento commerciale, nel caso in cui la procedura di rettifica dell’Iva offra idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso.

La procedura, infatti, deve fornire tutti quegli elementi che consentano di correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:
•le generalità del soggetto acquirente;
•l’ammontare del prezzo rimborsato;
•i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
•il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto oggetto di esame ha, inoltre, chiarito che le scritture ausiliarie di magazzino che attestano la movimentazione del bene sono di supporto agli elementi richiamati. Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione.

Al riguardo è il caso di ricordare che, a decorrere dal primo gennaio 2020, tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del Dpr 633/1972 saranno tenuti ad adempiere gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tali obblighi si applicano in via anticipata, già dal primo luglio 2019, per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale deve essere emesso, nel nuovo panorama, il cosiddetto documento commerciale di cui al Dm 7 dicembre 2016, che costituisce anche titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni: data e ora di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome, dell’emittente, numero di partita Iva dell’emittente, ubicazione dell’esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi ovvero, in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero Aic, l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.