Documento commerciale con valenza anche fiscale

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 18/07/2019

In presenza di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi con registratore telematico, va emesso il «documento commerciale». Tale documento ha valenza anche fiscale.

Il Dm 7 dicembre 2016 disciplina il cosiddetto documento commerciale, prevedendo che tale documento è valido ai fini fiscali ed è considerato idoneo, tra le altre cose, ai fini della «deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi».

Con l’avvento dei corrispettivi elettronici, dunque, il soggetto che memorizza elettronicamente e invia telematicamente il corrispettivo, documenta l’operazione attraverso il «documento commerciale», emesso attraverso il registratore telematico (RT) stesso. Il contenuto di tale documento, stabilito dal citato decreto, è il seguente: data e ora di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente, numero di partita Iva dell’emittente, ubicazione dell’esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Per quanto concerne l’efficacia del documento commerciale, esso, come detto, è valido ai fini fiscali per la deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi, sia per la deduzione e detrazione di eventuali oneri che risultano essere rilevanti ai fini Irpef.

Non solo. Il documento commerciale è utilizzabile sia per l’emissione della fattura differita, sia per l’emissione della fattura immediata che, da luglio, può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. A ribadire questo concetto è stata di recente l’agenzia delle Entrate con la propria Faq n. 45, attraverso la quale ha affermato che in presenza di fattura immediata da trasmettere al SdI, il fornitore può rilasciare al cliente, al momento dell’effettuazione stessa dell’operazione, «apposita quietanza» che, come affermato dall’agenzia delle Entrate, in questo caso «assume rilevanza solo commerciale e non fiscale».

Afferma, però, ancora l’Agenzia, sempre nella richiamata Faq, che «Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del «documento commerciale» nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015)», proprio al fine di poter emettere la fattura immediata.

Nella fattura stessa, in quest’ultimo caso, vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino o ricevuta, ovvero del documento commerciale emesso in presenza di registratore telematico (RT).

Il cliente, quindi, salvo l’obbligo di richiedere la fattura qualora, essendo imprenditore, effettui acquisti di beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, da commercianti al minuto, come prescritto dall’ultimo comma dell’articolo 22 del Dpr 633/1972, hanno a disposizione, a livello di certificazione del costo, sia la fattura «ordinaria», sia quella semplificata, che, peraltro, può essere emessa fino a una spesa complessiva di 400 euro, sia il documento commerciale.

Mentre quest’ultimo, però, permette la deducibilità del costo, nei limiti stabiliti dalla legge, ma non permette la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, come peraltro ancora avviene in presenza di scontrino fiscale «parlante», che è quello completo di codice fiscale del cliente, e ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente stesso, la fattura, anche semplificata, che deve essere elettronica salvo i casi di espressa esclusione, permette la detrazione dell’imposta, sempre nei limiti soggettivo e oggettivo previsti dalle norme in materia.