Ecotassa e bonus sui veicoli «verdi», istruzioni per l’uso

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 08/04/2019

L’incentivo per l’acquisto di veicoli non inquinanti spetta anche se il veicolo è ceduto dall’estero e per il cambio in euro verranno emessi appositi provvedimenti. L’ecotassa è dovuta se acquisto e immatricolazione avvengono nel periodo temporale di validità della norma.

La risoluzione 32/E del 28 febbraio 2019 , emanata dall’agenzia delle Entrate, ha chiarito la portata delle nuove norme sia sull’incentivo per l’acquisizione di veicoli non inquinanti, sia sulla ecotassa da applicare all’acquisizione di veicoli inquinanti.

Andando a esaminare alcuni particolari aspetti sia dell’incentivo che dell’ecotassa, la predetta risoluzione chiarisce, partendo dall’incentivo, che nel determinare il prezzo di acquisto del veicolo, che può essere al massimo di 50mila euro, nel caso in cui il listino ufficiale della casa produttrice indichi i prezzi in una valuta diversa dall’euro, «in un’ottica di semplificazione dei rapporti tra privati», si può tenere conto del cambio delle valute estere accertato, su parere conforme della Banca d’Italia, con apposito provvedimento dell’agenzia delle Entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell’autovettura.

Non solo. Ove il veicolo usato che viene consegnato dall’acquirente, e che comporta una maggiorazione dell’incentivo, in presenza delle caratteristiche individuate dalla norma, non sia, nei termini prescritti dalla norma, avviato dal venditore alla demolizione o non sia richiesta dal venditore stesso la cancellazione per demolizione, il comma 1034 dell’articolo 1, della legge 145/2018 prevede il «non riconoscimento del contributo». La risoluzione richiamata afferma che tale non riconoscimento si deve intendere nel senso che «per quanto di competenza, l’impresa produttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito d’imposta».

Per quanto concerne, invece, l’ecotassa, viene chiarito innanzitutto dall’agenzia delle Entrate che essa è dovuta qualora l’acquisto, anche tramite leasing, e l’immatricolazione avvengano, entrambi, all’interno della finestra temporale compresa tra il primo marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Pertanto, nel caso in cui un veicolo aventi le caratteristiche per essere assoggettato a ecotassa, sia stato acquistato, con conclusione del relativo contratto, a febbraio 2019 e sia immatricolato dopo il 28 febbraio, ossia dal primo marzo 2019 in poi, esso non sarà assoggettato a ecotassa.

Sul versante, invece, dell’acquisto del veicolo nuovo, facendo rilevare anche quello effettuato all’estero, sempre con acquisto e immatricolazione avvenuti nell’arco temporale sopra indicato, la risoluzione specifica che l’ecotassa non trova applicazione con riferimento ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE, come, per esempio, i camper, i veicoli blindati, le ambulanze, i veicoli con accesso per sedia a rotelle.

Il versamento dell’ecotassa avviene da parte dell’acquirente ovvero di chi procede all’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, e deve avvenire entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.