Erogazioni pubbliche: informazioni obbligatorie per tutte le imprese

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 29/04/2019

Obblighi di pubblicità sulle erogazioni pubbliche per tutte le imprese, anche se non tenute alla redazione della nota integrativa o al deposito del bilancio. La mancata indicazione «costa» molto cara, in quanto viene prevista la restituzione di quanto ricevuto.

La nota integrativa, a partire da quella riferita al 2018, si arricchisce di ulteriori informazioni, introdotte dall’articolo 1, commi 125-129, della legge 124/2017, e recentemente oggetto di interventi da parte del «Decreto crescita», che hanno come finalità quella di garantire una maggiore pubblicità e trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra soggetti pubblici e gli altri soggetti.

Dopo gli ultimi interventi legislativi, sono tenuti all’obbligo, da un punto di vista soggettivo, tutti i contribuenti che svolgono un’attività d’impresa ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, ossia che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un’attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa sono comunque tenute ad adempiere all’obbligo pubblicitario in commento. In particolare, è previsto che le micro-imprese, di cui all’articolo 2435 ter del codice civile, le imprese individuali e le società di persone sono tenute a riportare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, ovvero sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

In riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la norma impone l’obbligo di pubblicità dei contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, e dai soggetti di cui all’articolo 2 bis del Dlgs 33/2013.

Tra le tipologie di erogazioni da indicare in nota integrativa, la norma richiama le «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria».

Sulla base di tale locuzione, recentemente modificata dal già richiamato «Decreto crescita», si può affermare che gli obblighi informativi devono applicarsi esclusivamente alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità. Non rientrano, invece, nella disciplina in esame le somme ricevute dall’impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, è sufficiente dichiararne l’esistenza in nota integrativa senza l’obbligo di indicarne l’importo.

Facendo presente che l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo dei contributi pubblici ricevuti sia inferiore a 10.000 euro, nel singolo periodo considerato, e che il tenore letterale della norma dovrebbe portare ad affermare che detto limite debba essere inteso in senso cumulativo, ossia si debba riferire al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione, l’inosservanza degli obblighi di cui sopra pone in capo alle imprese l’obbligo di restituzione, entro tre mesi, delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

Il termine per la «regolarizzazione» dovrebbe decorrere, secondo quanto chiarito dal Cndcec con il documento del 15 marzo 2019, dalla data di pubblicazione del bilancio.

Il suddetto regime sanzionatorio, come è stato affermato sia da Assonime, con circolare n. 5/2019, sia dal Cndcec con il citato documento, è «eccessivamente» severo.