Fattura semplificata con maggior appeal

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 28/06/2019

La fattura semplificata può essere emessa, dal 24 maggio scorso, per tutte le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 400 euro.

Il Dm 10 maggio 2019, entrato in vigore il giorno 24 maggio 2019, in ossequio a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 21 bis del Dpr 633/1972, cioè che «Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1», ha provveduto a innalzare a 400 euro il precedente limite fissato in 100 euro.

Tale innalzamento rende certamente più «utilizzabile» il documento in commento che, anche a seguito dell’avvento dei corrispettivi elettronici, potrà essere maggiormente sfruttato dai soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, ossia che possono essere certificate, fino al 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro, e fino al 31 dicembre 2019 per tutti gli altri, da scontrino fiscale e da ricevuta fiscale.

Per tali soggetti, infatti, l’emissione della fattura, anche semplificata, è obbligatoria solo nel caso in cui venga richiesta dal cliente, come disposto dal primo comma dell’articolo 22 sempre della legge Iva, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Ricordando che il terzo comma dell’articolo 22 stabilisce che «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla» e che «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica», con l’avvento imminente dei corrispettivi elettronici l’utilizzo della fattura semplificata potrebbe essere, in molti casi, una soluzione interessante.

All’interno di tale documento, infatti, come stabilito dall’articolo 21 bis della legge Iva che individua i dati necessari da inserire nella fattura semplificata, vanno indicati, fra gli altri, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. La norma, però, con riferimento a questi dati, dispone che in alternativa a essi, in caso di cliente stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di cliente passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.

È questa, in realtà, la maggiore semplificazione del documento in commento, visto che il fornitore non deve preoccuparsi di riportare tutti i dati del cliente essendo sufficiente inserire, con riferimento a cessionari residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, la partita Iva o il codice fiscale.

Si ricorda che la fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) del Dpr 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, per effetto dell’inversione contabile.