Fatture elettroniche immediate a regime: 12 giorni di tempo per le emissioni

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 01/07/2019

Per la fattura elettronica immediata, la data di emissione, stabilita dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, è sostituita dalla data di effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita deve essere indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Dopo un periodo transitorio di sei mesi, trova applicazione a «regime», da oggi, primo luglio, la disposizione contenuta nel quarto comma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, che prevede testualmente che la fattura possa essere emessa entro 12 giorni – termine modificato in conversione del decreto crescita (Dl 34/2019) – dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.

La circolare emanata dall’agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno scorso ha chiarito, a proposito della data da inserire in fattura, e superando, di fatto, il dettato normativo contenuto nell’articolo 21 del Dpr 633/1972, che per le fatture immediate la data è rappresentata da quella in cui l’operazione è stata effettuata mentre per le fatture differite, dalla data dell’ultima operazione che si intende fatturare.

In caso di fattura immediata, quindi, supponendo che l’operazione da fatturare sia stata effettuata il giorno 3 luglio, essa dovrà contenere, come data fattura, il 3 luglio e potrà essere inviata al SdI entro 10 (ovvero 12) giorni dalla data stessa. Tutto ciò in considerazione del fatto, come letteralmente affermato dall’agenzia delle Entrate con la citata circolare, «che per una fattura elettronica veicolata attraverso il SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione».

Tale regola, però, rimane valida fin tanto che la fattura è elettronica e trasmessa attraverso il Sdi. Ove essa, infatti, dovesse essere analogica o elettronica ma non trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, per esempio perché emessa da un contribuente che adotta il regime forfetario, l’Agenzia specifica che la fattura immediata, al fine di monitorare che venga emessa nei termini sopra indicati, dovrà indicare sia la data di emissione, che è la data della fattura, sia la data in cui l’operazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda, invece, le fatture differite, la data della fattura sarà la data dell’ultima operazione effettuata che si intende fatturare relativamente al periodo di riferimento. Così, per esempio, nel caso di fatturazione di due operazioni effettuate nel mese di luglio, la prima il giorno 10 e la seconda il giorno 20, la data fattura sarà, appunto, quest’ultima.

Si ricorda che la fattura elettronica immediata, per le operazioni effettuate, per i trimestrali, entro il 30 giugno 2019, e per i mensili, entro il 30 settembre 2019, può essere emessa anche entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del secondo periodo successivo e cioè, sia per i semestrali che per i mensili, entro il 18 novembre 2019 (il 16 novembre, data prevista per le liquidazioni cade di sabato), con un abbattimento dell’80 per cento delle sole sanzioni contenute nell’articolo 6 del Dlgs 471/1997, che prevede, tra gli altri, anche il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla documentazione.