Forfettari con decadenza dal periodo d’imposta successivo

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 03/05/2019

Per i forfettari la verifica della prevalenza dell’attività svolta nei confronti di ex datori di lavoro, va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Il venir meno del requisito del limite dei ricavi o compensi, ovvero il verificarsi di una causa ostativa, fa fuoriuscire il contribuente dal regime agevolato dal periodo d’imposta successivo.

Sono questi due importanti chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attraverso l’emanazione dellacircolare 9/E del 10 aprile 2019 .

Con riferimento al primo tema, la lettera d-bis del comma 54, dell’articolo 1, della legge 190/2014, sostituita della legge di Bilancio 2019, e ulteriormente modificata dal Dl 135/2018, stabilisce, quale causa ostativa, che non possono avvalersi del regime forfettario, «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro», fatta eccezione, per i soggetti che iniziano una nuova attività «dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».

Proprio sul concetto di «prevalenza», l’Agenzia ha chiarito che essa può essere naturalmente verificata solo alla fine del periodo d’imposta.

Pertanto, nel caso in cui alla fine del 2019 il soggetto forfettario dovesse verificare di aver svolto la propria attività prevalentemente per «ex datori di lavoro», nell’accezione stabilita dalla norma, esso uscirà dal regime ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo ossia, nel caso specifico, dal 2020.

Facendo presente che la ratio della norma che ha introdotto un periodo di sorveglianza, vuole evitare «artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo», l’Agenzia, nel documento di prassi in commento, letteralmente afferma che «la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta».

Sul fronte, invece, del mancato rispetto del limite dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno per poter rimanere nel regime di vantaggio fissati per tutti i contribuenti, a partire dal 2019, in euro 65mila, nonché sul mancato rispetto di una delle altre cause ostative, oltre a quella appena sopra citata, previste dal comma 57 dell’articolo 1, della legge 190/2014, sempre con la circolare in commento, l’Agenzia ha chiarito che il regime forfettario viene comunque meno a partire dal periodo d’imposta successivo.

Non vi è, quindi, la previsione di una fuoriuscita in corso d’anno, come avviene con riferimento a quei soggetti che ancora adottano il regime dei minimi, di cui al Dl 98/2011.

Qualora il non rispetto del limite dei ricavi ovvero di una delle cause ostative dovesse avvenire a seguito di accertamento a carico di un periodo d’imposta, anche in questo caso il regime forfettario viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto di accertamento.

A questo proposito la circolare 9/E esemplifica la fattispecie ipotizzando che se un contribuente dovesse subire un accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2019, e tale accertamento divenisse definitivo nel 2024, la cessazione del regime di vantaggio si avrebbe già a partire dal 2020. È evidente come, in tale caso, il contribuente, onde dover presentare tutta una serie di dichiarazioni integrative, è bene valuti la fondatezza dell’ipotizzato accertamento in tempi brevi.