Per i forfettari le plusvalenze non pesano sulla determinazione del reddito

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 18/11/2019

Per i forfettari non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le plusvalenze derivanti da estromissione di beni strumentali dal regime d’impresa.

I soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto dalla norma e che varia a seconda dell’attività esercitata.

Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati all’Inps ovvero alla cassa di riferimento, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Al reddito imponibile, infine, determinato come sopra brevemente riportato, si applica l’imposta sostitutiva dell’Irap, dell’Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 15 per cento. Tale aliquota è ridotta al 5 per cento, per i primi cinque anni di attività, qualora il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare e qualora la medesima attività non costituisca una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Con l’istanza diinterpello n. 391/2019 , l’agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un imprenditore individuale che, avendo aderito al regime forfetario con decorrenza 2019, chiede di sapere se la plusvalenza realizzata a seguito dell’estromissione del bene immobile concorra alla formazione del reddito imponibile. In particolare, l’istante fa presente di aver provveduto a estromettere dal patrimonio dell’attività un bene strumentale posseduto alla data del 31 ottobre 2018 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 66 della legge 145/2018.

La citata normativa permetteva all’imprenditore individuale, che alla predetta data del 31 ottobre 2018 possedeva beni immobili strumentali, di optare entro il 31 maggio 2019 per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo gennaio 2019. A tal fine il contribuente doveva effettuare il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale di tali beni estromessi e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L’amministrazione finanziaria, attraverso l’interpello in commento, rimanda innanzitutto alla propria circolare 10/E/2016, attraverso la quale ha chiarito che il comma 64 dell’articolo 1 della legge 190/2014, articolo che riporta le regole di determinazione del reddito imponibile per i soggetti forfetari, non contiene alcun riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate nell’ambito del regime forfetario.

Pertanto, chiarisce dunque l’Agenzia, è possibile ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante la permanenza nel regime forfetario in commento, non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario stesso.

Di conseguenza la plusvalenza realizzata a seguito di estromissione del bene posseduto alla data del 31 ottobre 2018, non concorre alla determinazione del reddito imponibile in capo al soggetto che ha aderito al regime forfetario.