Forfettari, il mancato rispetto delle condizioni fa decadere dal 2020

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 06/06/2019

Decade dal 2020 dal regime forfettario il soggetto che, nel corso del 2019, effettua «operazioni» con una società a responsabilità limitata che controlla, all’ulteriore condizione che la società, a sua volta, deduca i componenti negativi di reddito.

Attraverso lacircolare 9/E del 10 aprile scorso e attraverso una serie di interpelli, l’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di adottare il regime forfettario, pur in presenza della detenzione di partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto, in tema di regime forfettario, una causa ostativa che opera nell’ipotesi in cui ricorrano contemporaneamente due condizioni: il controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata ovvero di un’associazione in partecipazione, e l’esercizio da parte della società ovvero dell’associazione in partecipazione, di un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Con riferimento al primo requisito, l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 nonché con una serie di interpelli, ha chiarito che per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre rifarsi a quanto previsto dall’articolo 2359, primo e secondo comma, codice civile.

In particolare, sono considerate controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione delle prime due fattispecie, è necessario computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte. Non vanno, invece, computati i voti spettanti per conto di terzi. È stato inoltre chiarito che, nell’ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, quinto comma, del Dpr 917/1986, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

In secondo luogo, al fine di valutare la correlazione tra l’attività esercitata dal contribuente e quella svolta dalla società a responsabilità limitata, è necessario verificare se le attività sono incluse in una medesima sezione Ateco, da valutare in base alle attività effettivamente svolte dai due soggetti, nonché se la persona fisica, che adotta il regime di vantaggio, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla società a responsabilità limitata la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Tale condizione deve essere verificata sulla base del rapporto intercorrente tra la persona fisica e la società a responsabilità limitata nell’anno di applicazione del regime forfettario e non in quello precedente.

Ne consegue che un contribuente può accedere nel 2019 al regime forfettario, salvo fuoriuscirvi nell’anno successivo nel caso in cui venga verificata la correlazione delle attività in base ai criteri sopra illustrati.