Fusione, retrodatazione fiscale solo se c’è quella civile

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 04/12/2019

Niente retrodatazione fiscale degli effetti della fusione se non è possibile anche la retrodatazione contabile.

Da un punto di vista fiscale, il comma 9 dell’articolo 172 del Dpr 917/1986 stabilisce letteralmente che «L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante». Quindi, a fronte di una retrodatazione di carattere contabile, tale retrodatazione ha validità anche da un punto di vista fiscale se così viene indicato in atto.

Proprio sul tema della retrodatazione è intervenuta di recente l’agenzia delle Entrate attraverso l’interpello 405 del 10 ottobre 2019 , con il quale ha analizzato la situazione di una società che, a seguito della transazione dai principi contabili nazionali a quelli internazionali in un momento successivo alla operazione di fusione, il cui atto prevedeva la retrodatazione degli effetti della fusione stessa anche da un punto vista fiscale, chiede se sia possibile o meno effettuare comunque la retrodatazione ai fini fiscali tenuto in considerazione che i principi contabili internazionali non la ammettono.

L’agenzia delle Entrate, evidenziando dapprima che a seguito della delibera del CdA, intervenuta nel corso dello stesso esercizio in cui è avvenuta la fusione, la società, con effetto dall’inizio del medesimo esercizio, è passata ai principi contabili internazionali che non ammettono, appunto, la retrodatazione degli effetti contabili della fusione, sottolinea che la retrodatazione contabile e quella fiscale rispondono a delle esigenze di semplificazione «tra loro strettamente interconnesse». Si è voluto dare la possibilità, chiarisce infatti l’Agenzia, ai soggetti coinvolti nell’operazione di fusione di determinare in modo unitario sia il risultato civile che quello fiscale con riferimento al cosiddetto periodo «ante fusione», arrivando alla elaborazione di un unico bilancio e di conseguenza di un’unica dichiarazione per tutto l’esercizio in cui ha efficacia la fusione.

Alla luce di tali considerazioni, la stessa Agenzia arriva alla conclusione che in presenza dell’impossibilità di retrodatazione contabile da un punto di vista dei principi contabili internazionali adottati dall’impresa, non è possibile la retrodatazione nemmeno ai fini fiscali, con la conseguenza che si rende necessario predisporre una situazione infrannuale, che parte dalla data di inizio dell’esercizio in cui la fusione ha avuto efficacia, e che termina al momento di efficacia della stessa. Per tale periodo è, quindi, necessario determinare il risultato economico e redigere e presentare una apposita dichiarazione dei redditi e Irap.

Sempre in tema di fusione, si ricorda che in base a quanto disposto dall’articolo 5 bis del Dpr 322/1998, articolo che non ha subito alcuna modifica dal parte del Dl 34/2019 che, invece, ha spostato al 30 novembre la data ultima di presentazione delle predette dichiarazioni (undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con esercizio a cavallo), in caso di fusione la dichiarazione relativa all’eventuale periodo ante fusione continua a dover essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo.