Gruppo Iva, per la fattura ricevuta con il «codice» irregolare va emessa autofattura

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 04/10/2019

In caso di ricevimento, da parte del gruppo Iva, di fattura non con la partita Iva del gruppo ma con quella di uno dei partecipanti, è necessario regolarizzare il documento attraverso autofattura.

In tema di gruppo Iva è di recente intervenuta l’agenzia delle Entrate con un importante chiarimento, fornito attraverso la risoluzione 72/E del 1° agosto 2019 . La questione analizzata parte dall’obbligo stabilito dalla legge Iva sulla obbligatorietà, per la fatturazione effettuata nei confronti di uno dei soggetti facenti parte del gruppo Iva, di indicare sia la partita Iva del gruppo che il codice fiscale della società del gruppo cessionaria o committente dell’acquisto.

L’istante, però, fa esplicita richiesta all’agenzia delle Entrate di poter considerare valide, sia ai fini della registrazione che della detrazione dell’imposta, le fatture che il gruppo Iva riceve dai fornitori e che riportano, erroneamente, la partita Iva del singolo partecipante al gruppo, che «possedeva» prima dell’accesso allo stesso, anziché quella del gruppo.

Per l’istante, che richiama la risoluzione n. 183/E/1995 della stessa Agenzia, il comportamento proposto, e cioè di registrare e detrarre l’imposta di fatture che riportano la partita Iva del singolo partecipante al gruppo anziché quella del gruppo, risulta essere corretto visto che il documento di prassi citato chiarisce, seppur con riferimento a una scissione, che è irrilevante che le fatture registrate dalla beneficiaria siano intestate alla scissa.

Per l’agenzia delle Entrate, però, le due fattispecie citate dall’istante, ossia gruppo Iva e scissione, non sono equiparabili.

Con il gruppo Iva, infatti, a differenza della scissione, non vi è, innanzitutto, alcun effetto successorio, visto che con la sua costituzione, che è di carattere opzionale, viene meno, ai fini Iva, la soggettività passiva di ogni partecipante.

In secondo luogo, il decreto ministeriale del 6 aprile 2018 prescrive chiaramente che, per quanto concerne le fatture che vengono emesse nei confronti del gruppo, vada indicata la partita Iva dello stesso e il codice fiscale della singola società che ha posto in essere l’acquisto. Pertanto, la partita Iva va indicata correttamente e come disposto dal citato decreto, visto che si tratta di uno dei dati previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, affinché la fattura sia considerata regolare.

Alla luce di ciò, in presenza di una fattura, ricevuta dal gruppo Iva che non riporta la partita Iva del gruppo, al fine di poterla registrare e al fine di poter detrarre l’imposta, è necessario provvedere alla regolarizzazione del documento attraverso il meccanismo di cui all’articolo 6, comma 8, lettera b, del Dlgs 471/1997.

Il gruppo, quindi, in qualità di cessionario o committente deve trasmettere un’autofattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI), come disposto dal citato provvedimento del 30 aprile 2018, indicando nel campo «TipoDocumento» il codice «TD20 – Autofattura» e nella sezione dei dati anagrafici del cedente/prestatore i dati del fornitore, mentre in quella del cessionario/committente i dati del gruppo Iva.

L’agenzia delle Entrate, visto l’importante chiarimento fornito, fa salvi eventuali comportamenti difformi che eventualmente sono stati posti in essere prima della pubblicazione della risoluzione in commento (cioè il 1° agosto 2019), «sempre che detti comportamenti non abbiano recato danno all’Erario per il mancato assolvimento dell’imposta dovuta».