Imu, alla morte del comodatario il beneficio va al coniuge

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 17/06/2019

La base imponibile dell’imposta municipale propria, Imu, è ridotta al 50 per cento anche nel caso in cui, in presenza di unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alla morte del comodatario, l’immobile rimanga al coniuge di quest’ultimo con figli minori.

È questa la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), in tema di Imu e della quale si deve tenere conto al fine di determinare la prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il 17 giugno, in quanto il 16 è domenica.

Il terzo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011 individua alcune fattispecie in presenza delle quali la base imponibile Imu è ridotta del 50 per cento.

Ciò avviene in primo luogo in presenza di fabbricati di interesse storico o artistico, mentre un secondo caso è quello dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati.

Per aversi la riduzione della base imponibile come sopra indicato l’abbattimento compete limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni, facendo presente che l’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia, a carico del contribuente, ovvero attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata da quest’ultimo.

Il terzo caso di riduzione a metà della base imponibile Imu riguarda le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione: che il contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile nel territorio nazionale, a parte la propria abitazione principale che deve trovarsi, però, ubicata nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato e che non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e che, infine, il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.

La legge di Bilancio 2019, proprio con riferimento a tale ultima fattispecie, ha stabilito che il beneficio in commento si estende, alla morte del comodatario, al suo coniuge, ma solo se vi sono presenti figli minori e purché siano presenti tutte le condizioni appena indicate.

Il versamento dell’Imu, per ciascun anno solare, deve essere effettuato in due rate di pari importo, l’acconto dovuto entro il 16 giugno (che, quest’anno, cadendo di domenica, slitta al 17 giugno), e il saldo, entro il 16 dicembre, con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato con la prima rata, sulla base delle aliquote pubblicate dal Comune entro il 28 ottobre di ciascun anno: in considerazione di ciò, proprio nella determinazione di quanto dovuto già a titolo di primo acconto, è bene tenere in considerazione anche la nuova previsione normativa agevolativa.