Interessi indeducibili, trasferimento al consolidato solo oltre le perdite pregresse

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 11/09/2019

Interessi passivi trasferibili al consolidato fiscale nazionale dal singolo partecipante, solo per la parte che eccede eventuali perdite pregresse, ante consolidato, utilizzate in abbattimento del reddito prima del suo trasferimento al «gruppo fiscale».

È questo il chiarimento che giunge dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E dell’11 luglio scorso , «a parziale rettifica», come affermato dalla stessa Agenzia, di quanto affermato con la propria circolare 19/E/2009.

Per comprendere il chiarimento è necessario innanzitutto far presente che qualora un gruppo di società opti per l’applicazione del consolidato nazionale, disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Dpr 917/1986, il comma 14 dell’articolo 96 del Tuir, nella sua attuale versione, stabilisce che la singola società partecipante, che risulti avere un’eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, esclusi quelli che si sono generati in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso nel consolidato stesso, può far utilizzare tali interessi al consolidato, abbattendo quindi il reddito complessivo del gruppo, se e nei limiti in cui, nel medesimo periodo d’imposta, altri soggetti che partecipano al consolidato presentino le seguenti situazioni: una quota eccedente di Rol nel periodo d’imposta e/o che deriva da periodi d’imposta precedenti, ma non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, e una eccedenza, rispetto agli interessi passivi, di interessi attivi e proventi finanziari assimilati nel periodo d’imposta o nei periodi d’imposta precedenti purché, in quest’ultimo caso, l’eccedenza non si sia formata in periodi d’imposta antecedenti all’ingresso nel consolidato nazionale.

La norma, però, alla luce di quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E, va coordinata con quanto viene disposto, in tema di consolidato nazionale dal comma 2 dell’articolo 118 del Tuir, in merito all’impossibilità di abbattere il «reddito consolidato», attraverso perdite fiscali pregresse realizzate dal singolo partecipante in periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata nel consolidato stesso.

A tale riguardo con la circolare 19/E era stato chiarito che i predetti interessi passivi possono essere trasferiti al consolidato per l’abbattimento dell’imponibile di gruppo «solo se e nella misura in cui la società trasmetta al consolidato un risultato imponibile positivo almeno pari all’eccedenza di interessi passivi temporaneamente indeducibili».

Con la risoluzione in commento, l’Agenzia afferma, però, che «L’orientamento interpretativo contenuto nella citata circolare non costituisce, tuttavia, espressione di un principio di carattere generale ma riguarda i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali “pregresse” a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo», evidenziando che il rischio di aggiramento di cui si è detto, ossia del divieto di utilizzo delle perdite fiscali pregresse «ante consolidato» non si verifica nel caso in cui «la società consolidata, pur in presenza di tali perdite, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero».

In questi ultimi casi, dunque, la società può trasferire al consolidato sia la perdita di periodo che l’eventuale eccedenza di interessi passivi.

«A parziale rettifica» di quanto affermato con la citata circolare 19/E, l’agenzia delle Entrate afferma invece che, per evitare l’aggiramento del divieto di trasferimento, al consolidato, di perdite fiscali pregresse «anti consolidamento», dagli interessi passivi indeducibili, che vengono trasferiti al consolidato, si deve sottrarre l’ammontare delle sole predette perdite fiscali pregresse che effettivamente sono state utilizzate ad abbattimento del risultato fiscale individuale del soggetto partecipante al consolidato che trasferisce i predetti interessi.