Inversione contabile al test con la fattura elettronica

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 29/07/2019

In presenza di fatture emesse in inversione contabile da un soggetto residente o stabilito nel territorio dello Stato, è facoltà del cessionario o committente inviare il documento integrato al Sistema di Interscambio. In caso di opzione per l’invio deve essere predisposta un’autofattura, mentre nel caso di non invio della fattura al SdI, l’integrazione può avvenire liberamente, anche allegando al file fattura un file contenente i riferimenti della fattura e i dati dell’integrazione.

L’argomento «inversione contabile» è, probabilmente, uno di quelli che, con l’avvento della fattura elettronica, ha suscitato maggiori dubbi in merito al corretto atteggiamento da tenere.

Essendo, infatti, la fattura elettronica per sua natura immodificabile, non è possibile effettuare sulla stessa alcun tipo di «alterazione», nel senso che non è possibile apporre diciture, commenti o annotazioni di qualsivoglia genere dopo averla ricevuta.

Non è quindi, possibile, in presenza di fattura elettronica emessa in reverse charge, da un soggetto passivo d’imposta Iva residente o stabilito nel territorio dello Stato, andare a inserire in tale documento l’aliquota Iva e la relativa imposta, ovvero i riferimenti normativi alla eventuale non imponibilità o all’esenzione.

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 14/E/2019, uno dei sistemi adottabili per procedere all’integrazione della fattura è quello di creare un ulteriore documento, parallelo alla fattura, sempre in formato elettronico, contenente i riferimenti alla fattura stessa nonché gli elementi integrativi necessari per l’applicazione del reverse charge, procedendo alla conservazione di tale documento insieme alla fattura elettronica.

La circolare ha altresì evidenziato che la fattura elettronica integrata non è necessario venga inviata al Sistema di Interscambio, in quanto, si ritiene, il sistema è comunque già a «conoscenza» della fattura emessa e inviata dal fornitore nazionale in inversione contabile, in quanto conterrà il particolare codice, a livello di TipoDocumento, TD01, «acquisti in reverse charge interno».

Facendo presente che l’Agenzia ha altresì evidenziato che le fatture oggetto di integrazione per inversione contabile interna, che non vanno inserite nell’esterometro, possono essere però oggetto di invio, su facoltà del cessionario o committente, al SdI al fine di «ridurre gli oneri di consultazione e conservazione», e che per quanto concerne quelle, sempre in inversione contabile, riferite a operazioni con soggetti non residenti, esse non sono oggetto di invio al SdI ma vanno inserite nell’esterometro, nel caso si optasse per l’invio della «fattura integrata» al SdI, è necessario produrre un’autofattura ove i campi contenenti i dati di cedente/prestatore e di cessionario/committente coincideranno, entrambi, con quelli di quest’ultimo.

Per quanto riguarda, invece, le autofatture, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che quelle emesse dal cessionario o committente per obbligo di legge come, per esempio, quelle riferite ad acquisti da agricoltori esonerati, quelle per acquisti di beni nel territorio dello Stato da soggetti extra Ue e le autofatture «denuncia», di cui al comma 8 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997, vanno necessariamente trasmesse, in formato elettronico, al SdI, restando, al contrario, escluse da tale invio le autofatture emesse per servizi forniti da soggetti extra Ue. In questo ultimo caso la fattura ricevuta andrà naturalmente inserita all’interno dell’esterometro.