Nuovo iperammortamento sempre collegato all’interconnessione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 15/01/2020

Il «nuovo» iper ammortamento si trasforma, dal primo gennaio 2020, in credito d’imposta.

Essendo necessaria sempre l’interconnessione del bene, nel caso in cui sia interconnesso in periodi d’imposta successivi a quello di entrata in funzione, è possibile usufruire, fino alla interconnessione stessa, del super ammortamento, sempre nella nuova versione di credito d’imposta.

Volendolo sempre chiamare «iper ammortamento”, anche se il meccanismo passa da una maggiorazione fiscale del costo, ai soli fini del processo di ammortamento, alla maturazione di un credito d’imposta, la legge di Bilancio 2020, legge 160/2019, ha completamente rivisto l’agevolazione.

Ferme restando le caratteristiche dei beni iper ammortizzabili che fanno ancora riferimento all’allegato A alla legge 232/2016, il bene, al fine di sfruttare l’agevolazione in commento, deve risultare anche interconnesso.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’agevolazione, la nuova norma prevede la concessione di un credito d’imposta da calcolare sul costo di acquisto del bene, nella misura di seguito indicata: 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Facendo presente che per i beni super ammortizzabili il credito d’imposta risulta essere, invece, del 6% del costo sostenuto, nel limite massimo di costi ammissibile pari a 2 milioni di euro, nel caso in cui il bene iper ammortizzabile sia interconnesso in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione, la norma prevede che sia possibile, inizialmente, sfruttare il credito d’imposta per il super ammortamento.

In attesa di chiarimenti in merito, supponendo che il costo del bene iper ammortizzabile sia di euro 100mila e che entri in funzione nell’anno N e che sia interconnesso nell’anno successivo rispetto a quello di entrata in funzione (N+1), il nuovo meccanismo dovrebbe portare inizialmente all’applicazione, nel primo anno, come dispone la norma, del credito d’imposta del 6%, pari a euro 6.mila, che è da spalmare in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene (N+1) e, quindi, per un importo annuale, nell’esempio, di euro 1.200.

Nel secondo anno, all’atto della interconnessione, maturerà il credito d’imposta del 40 per cento che, però, dovrebbe tener conto del fatto che per una annualità è stato sfruttato il super ammortamento. Quindi, ribadendo che vi è necessità di chiarimenti in merito, una soluzione potrebbe essere quella di ipotizzare che il credito d’imposta per l’iper ammortamento debba essere ridotto a 4/5, passando, quindi, dal 40 per cento al 32 per cento, da «spalmare», sempre con riferimento all’esempio, in quattro quote annuali di pari importo, da utilizzare a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’interconnessione. Contestualmente dovrebbe esservi, però, la sospensione del credito d’imposta per super ammortamento, ma anche questo va confermato e dipenderà dal ragionamento che porrà in essere l’amministrazione finanziaria tenuta a fornire i predetti chiarimenti.

Riprendendo, quindi, l’esempio si dovrebbe arrivare alla seguente situazione: credito d’imposta da utilizzare nell’anno N+1 (cioè quello successivo all’entrata in funzione del bene) euro 1.200, derivante dalla iniziale applicazione del super ammortamento; credito d’imposta da utilizzare dall’anno N+2 (anno successivo all’N+1 in cui il bene viene interconnesso) e fino all’anno N+5 euro 8.000 (100.000*32%/4).