Iva detraibile solo sul prezzo dovuto

Edizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Plusplus 24 Fisco – Circolari 24 Fisco del 10/10/2023

L’articolo 19 del Dpr 633/1972 stabilisce che, per determinare l’imposta dovuta o l’eccedenza eventualmente richiedibile a rimborso o compensabile, è detraibile, dall’ammontare dell’Iva dovuta per le operazioni attive che sono state effettuate, quella assolta o dovuta sugli acquisti.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta fornita all’interpello 426 dell’11 settembre 2023, analizza il caso di un soggetto passivo d’imposta che, ricevuta la fattura con imponibile e Iva di un importo molto elevato rispetto all’operazione e trovandosi a dover pagare, dopo contestazioni, un importo notevolmente inferiore, nutre il dubbio sulla detraibilità dell’imposta addebitatagli nella originaria fattura.

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