Iva, operazioni accessorie con paletti: se non integrano per il Fisco sono autonome

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 09/09/2019

Un’operazione può essere considerata ai fini Iva accessoria a un’altra qualora essa sia destinata a integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale.

Con riferimento al concetto di accessorietà di una o più operazioni nei confronti di un’altra , l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti attraverso l’interpello 225 del 5 luglio 2019 che analizza alcune operazioni ritenute, dall’istante, accessorie alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, soggette ad aliquota Iva del 5 per cento a differenza di quelle, svolte con le medesime modalità di quelle sopra indicate, di carattere extraurbano, che sono soggette ad aliquota Iva del 10 per cento.

L’istante, con riferimento alle prestazioni indicate, chiede all’Agenzia se determinate ulteriori prestazioni siano da considerarsi accessorie a quella principale seguendone, quindi, il trattamento Iva. Senza entrare nel merito delle operazioni ritenute accessorie, l’Agenzia, al fine di addivenire a una soluzione interpretativa, fa dapprima presente che «una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima», non essendo sufficiente una «generica utilità» della prestazione accessoria all’attività principale posta in essere dal soggetto passivo d’imposta. È, quindi, necessario, afferma ancora l’Agenzia, che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale.

Se, quindi, un unico soggetto pone in essere delle cessioni o delle prestazioni distinte fra di loro ossia, prendendo spunto da quanto appena sopra riportato, che non formano un tutt’uno e, pertanto, una o più di esse, non integrano, non completano e rendono possibile quella considerata principale, si rendono applicabili distintamente, a ogni cessione o prestazione, le aliquote Iva prescritte per ciascuna di esse.

L’Agenzia richiama, a tal proposito, la sentenza del 2018 della Corte di Giustizia europea, riferita alla causa C-463/16, che stabilisce che «una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore».

Non solo. Anche la Corte di cassazione si è espressa nel merito attraverso la sentenza del 2011, n. 24049, con la quale è stato chiarito che «la prestazione accessoria deve essere, dunque, strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè (…), l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale (…)».

L’agenzia delle Entrate, nel caso oggetto dell’interpello citato, arriva, quindi, alla conclusione che, con riferimento ai vari servizi accessori che l’istante intende offrire ai passeggeri trasportati come, per esempio, l’animazione e la somministrazione di alimenti e bevande, non si è di fronte a servizi aventi finalità di integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale del trasporto, ma piuttosto a dei servizi destinati a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilita dei passeggeri e, pertanto, gli stessi non possono essere considerati accessori al trasporto stesso bensì, dal punto di vista dell’applicazione della corretta aliquota Iva, autonomi.