Iva per cassa e nuova fatturazione

Anno 2014

La direttiva 13.7.2010, n. 2010/45/UE, recepita dal D.L. 22.6.2012, n. 83, il c.d. “Decreto Sviluppo”, convertito con modifiche dalla L. 7.8.2012, n. 134, ha introdotto un nuovo regime Iva, il quale permette la liquidazione dell’imposta secondo la contabilità di cassa, differendo il versamento della stessa al momento dell’incasso del corrispettivo.

Il regime in oggetto non costituisce una vera e propria novità per il nostro Paese. Nel 2008, infatti, era già stata introdotta nell’ordinamento tributario la facoltà in capo ai contribuenti, stabilita dall’art. 7, del D.L. 29.11.2008, n. 1851, di liquidare l’Iva tenendo conto del momento di pagamento del corrispettivo. Ora, l’introduzione dell’art. 32-bis, del D.L. 83/2012 citato, ha sostituito il regime Iva di cui all’art. 7, rimasto in vigore per le operazioni effettuate fino al 30 novembre 2012.

Seppure i due regimi presentino alcuni punti in comune, la nuova disposizione si distingue per il suo intento premiale, espresso chiaramente nella direttiva n. 2010/45/UE, la quale sottolinea come la sua ratio sia quella di “aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l’Iva all’autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari”. La direttiva inoltre intende dare agli Stati membri “la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell’Iva tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l’Iva all’autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga una cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA”.

In buona sostanza la finalità del regime opzionale, in deroga a quanto disposto dall’art. 6, del D.P.R. 633/72, è quella di non far anticipare il versamento dell’Iva al cedente di beni, ovvero al prestatore di servizi, nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario, o committente, che sia a sua volta soggetto passivo d’imposta.