Ivafe, anche i valori mobiliari rientrano nei prodotti finanziari

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 23/10/2019

Per l’individuazione dei «prodotti finanziari» da indicare nel quadro Rw e da sottoporre a Ivafe è necessario fare riferimento al Tuf.

Premesso che il decreto 24 maggio 2012, attuativo delle disposizioni sull’Ivafe, ha chiarito che per «prodotti finanziari» si intendono quelli elencati all’interno dell’articolo 1 del Dlgs 58/1998, cosiddetto Tuf, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, di recente, con l’interpello 386 del 19 settembre 2019 , l’agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente sul concetto di prodotto finanziario in genere.

È bene ricordare, innanzitutto, che l’Ivafe era dovuta su tutte le attività finanziarie detenute all’estero, mentre con la modifica normativa introdotta dalla legge 161/2014 viene fatto riferimento ai soli «prodotti finanziari», portando a non essere più coinvolti dall’imposta tutta una serie di investimenti esteri, tra cui sicuramente le partecipazioni che, però, sebbene non tassate con la predetta imposta, devono essere comunque indicate, ai fini del monitoraggio, all’interno del quadro Rw.

Attraverso l’interpello 386/2019, l’agenzia delle Entrate, nel rispondere alla richiesta di un contribuente che chiede chiarimenti anche sull’applicazione dell’Ivafe a determinati valori mobiliari, si è espressa anche sul concetto di prodotto finanziario in genere.

Senza entrare, pertanto, nel merito della fattispecie di cui all’interpello, proprio sulla definizione di «prodotti finanziari» l’Agenzia innanzitutto ricorda che, dopo l’intervento della richiamata legge 161/2014, è stato ristretto il perimetro di applicazione dell’Ivafe, uniformandolo a quello previsto per l’imposta di bollo e più precisamente all’articolo 13, comma 2 bis, lettera a e comma 2 ter, della tariffa, allegato A, parte prima, del Dpr 642/1972.

Alla luce di ciò, l’Ivafe è dovuta, in misura diversa, sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio, naturalmente detenuti all’estero.

In merito ai «prodotti finanziari» viene ricordato che per tali si intendono quelli che vengono elencati all’interno del Tuf, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Più precisamente l’Agenzia fa presente che rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria», come indicato nella lettera u, del comma 1, dell’articolo 1, del Tuf. Il comma 2, del richiamato articolo 1, precisa inoltre che «Per «strumento finanziario» si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari».

Di conseguenza per «strumenti finanziari» si devono intendere i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, i contratti di opzione, a termine e derivati nelle varie tipologie (per esempio opzione, future, swap) connessi a un’amplissima casistica (per esempio valori mobiliari, valute, tassi di interesse, rendimenti, indici, misure o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, etc.), i contratti finanziari differenziali.

Per la definizione, invece, di «valori mobiliari» è necessario fare riferimento al comma 1 bis del medesimo articolo 1 del Tuf, che precisa che si intendono tali «le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali», quali per esempio, le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.