La cessazione della partita Iva preclude la compensazione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 22/11/2019

Blocco delle compensazioni in caso di cessazione della partita Iva, e limitazione delle stesse in caso di cancellazione dal Vies.

Con il Dl 124/2019 , Decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2020, sono state modificate e inasprite le norme volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Tra le principali novità introdotte dal decreto, si annovera anche quella che modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, Irap e imposte sostitutive. In particolare, tali presupposti vengono allineati a quelli vigenti per i crediti d’imposta relativi alle dichiarazioni Iva e alle istanze infrannuali presentate attraverso i modelli Iva TR.

La novella legislativa, infatti, al fine di contrastare eventuali abusi, prevede che i crediti Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive di ammontare superiore a 5mila euro annui potranno essere utilizzati in compensazione solo dopo il decimo giorno successivo da quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge.

Facendo presente che tale novità troverà applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, sempre il Dl 124, individua anche alcuni divieti di compensazione per i destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita Iva o di cancellazione dall’archivio del Vies.

Tali divieti si differenzieranno a seconda della natura del provvedimento che ha colpito il contribuente. Ai soggetti ai quali viene notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, viene preclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti. Più precisamente il divieto opererà a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, indipendentemente dalla circostanza che i crediti non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, fino a quando la partita Iva risulta cessata.

Per i contribuenti, invece, ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dall’archivio Vies, il divieto di compensazione, sempre a partire dalla data di notifica del provvedimento, sarà più limitato. Tale divieto, infatti, riguarderà esclusivamente i crediti Iva e resterà in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno comportato l’emissione del provvedimento di esclusione.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in violazione delle citate disposizioni, il modello F24 viene scartato. Lo scarto sarà comunicato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento stessa, mediante apposita ricevuta.

È bene evidenziare che i crediti per i quali resterà precluso l’utilizzo in compensazione potranno essere esclusivamente chiesti a rimborso, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ovvero riportati «a nuovo» nella dichiarazione successiva.