La chiusura automatica delle partite Iva

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 23/12/2019

Saranno destinatari di un atto di chiusura d’ufficio della partita Iva i contribuenti che nei tre anni precedenti non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva.

L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2019 , ha disposto che procederà alla chiusura d’ufficio delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Agenzia stessa, risultano non aver esercitato attività d’impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.

Con tale provvedimento viene data attuazione all’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr 633/1972 secondo cui «l’agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria».

L’individuazione delle partite Iva da chiudere verrà eseguita sulla base di riscontri automatizzati in ragione dei dati disponibili in anagrafe tributaria. In particolare, verranno individuati i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta: la dichiarazione Iva annuale, ovvero la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora non emergano elementi che lascino supporre l’operatività del soggetto medesimo, si procederà contestualmente all’estinzione del codice fiscale. La procedura per la cessazione della partita Iva prevista dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate si sviluppa secondo le seguenti modalità: al soggetto individuato come potenzialmente inattivo è inviata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il destinatario ha la possibilità di rivolgersi, entro sessanta giorni dalla ricezione delle lettere, a un qualsiasi ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti in merito alla propria posizione di soggetto attivo ai fini Iva.

Gli Uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita Iva, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.

Si ricorda che le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività possono essere trasmesse all’agenzia delle Entrate esclusivamente con la Comunicazione Unica, per via telematica o su supporto informatico, per i contribuenti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese; ovvero in duplice esemplare direttamente a un qualunque ufficio dell’agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente; oppure in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante; oppure ancora per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati, per i soggetti non obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese.