La donazione di beni esteri non sconta l’imposta

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 18/10/2019

La donazione effettuata all’estero da un soggetto non residente nel territorio dello Stato di un bene situato all’estero, in favore di un soggetto residente in Italia, non è soggetta né al pagamento dell’imposta di donazione né all’obbligo di registrazione.

Il regime impositivo di tali atti, sia ai fini dell’imposta di donazione che a quelli dell’imposta di registro, ha sempre sollevato dubbi.

Ai fini dell’imposta di donazione, l’articolo 2 del Dlgs 346/1990 prevede che «l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti».

In altre parole, il citato articolo dispone che:
•se il donante è fiscalmente residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero – cosiddetto principio dell’imposizione globale;
•se il donante non è fiscalmente residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia – cosiddetto principio della territorialità.

Alla luce di quanto precede, gli atti di donazione effettuati da un soggetto che non è fiscalmente residente in Italia di un bene esistente all’estero non devono essere assoggettati a imposta di donazione.

Con riferimento all’imposta di registro, l’articolo 55, comma 1-bis, del Dlgs 346/1990 dispone letteralmente che «sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».

Tale disposizione è stata oggetto di analisi da parte dell’agenzia delle Entrate – consulenza giuridica n. 904-3/2015 – secondo la quale:
– la ratio dell’articolo 55, comma 1-bis, del Dlgs 346/1990 è quella di evitare che atti formati all’estero, aventi a oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero l’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta di donazione;
– ciò significa che l’obbligo di registrazione ex articolo 55, comma 1-bis, del Dlgs 346/1990 ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui si verifichino i criteri di tassazione dell’imposta di donazione ai sensi del citato articolo 2 del Dlgs 346/1990 – residenza fiscale del donante in Italia e presenza di beni in Italia. La mera residenza fiscale in Italia del donatario non è un elemento che, di per sé, determina l’obbligo di registrazione dell’atto.

In altre parole, non è soggetta a registrazione in termine fisso in Italia la donazione di un bene situato all’estero posta in essere da un soggetto fiscalmente non residente. Tale principio è stato recentemente confermato dall’agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 310/2019 .