Per la fattura elettronica non slittano i termini se cadono di sabato o di domenica

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 14/05/2020

Per la fattura elettronica non vale lo slittamento dell’invio telematico se i 12 giorni della fattura immediata scadono di sabato o di domenica.
E’ questo il recentissimo chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornito attraverso l’interpello del 14.05.2020 n. 129
L’Agenzia arriva a tale conclusione facendo presente che la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011, che prevede, appunto, che «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico- finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo», è riferibile solo agli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre l’invio della fattura elettronica, ancorché effettuato attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), riguarda è destinato alla controparte contrattuale «affinché́ quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo)».
Pertanto, in caso di invio della fattura elettronica oltre i termini stabiliti dalla legge, trovano applicazione le seguenti sanzioni:
– fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro,
– da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo,
– tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all’inversione contabile.
Nel caso in cui, quindi, la fattura elettronica fosse inviata tardivamente allo SdI è possibile regolarizzare la situazione applicando l’istituto del ravvedimento operoso alla sanzione di euro 250 per ogni documento tardivamente inviato, purché, ben inteso, tale ritardato invio non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.