Per la fattura immediata attenzione al momento di effettuazione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 15/07/2019

Per la determinazione dei tempi di emissione della fattura elettronica immediata vale sempre il momento di effettuazione dell’operazione, come individuato dall’articolo 6 del Dpr 633/1972.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E dello scorso 17 giugno, ha fornito i chiarimenti necessari per affrontare la predisposizione e il successivo invio delle fatture elettroniche, sia immediate che differite, dopo il periodo transitorio che ha concesso, per quelle immediate, tempi ampi di invio.

Dopo la conversione del Dl 34/2019 nella legge 58/2019, l’emissione della fattura elettronica immediata può avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

La data da riportare nella fattura, come chiarito dall’Agenzia nella circolare sopra richiamata, è quella, non come stabilito dalla lettera a), del secondo comma, dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, di «emissione della fattura» – data che rimane valida solo per chi emette ancora fatture analogiche con l’avvertenza, in questo caso, di inserire in fattura anche la data di effettuazione dell’operazione – ma quella di effettuazione dell’operazione, visto che l’emissione, nei 12 giorni predetti, viene certificata dal SdI.

È fondamentale, quindi, tenere conto che il momento di effettuazione dell’operazione è principalmente previsto dall’articolo 6 del Dpr 633/1972. Mentre per i beni mobili, non scortati, naturalmente, dal documento di trasporto, visto che si tratta di fattura immediata, la data di effettuazione è quella di consegna o spedizione dei beni stessi, per i beni immobili l’operazione si considera effettuata al momento della stipula dell’atto notarile.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con quello del pagamento del corrispettivo. In tale ultimo caso, quindi, la data fattura è quella del pagamento, e da detto termine scattano i 12 giorni per l’emissione della stessa.

Fra le regole «particolari» è bene tenere presente che, in presenza di contratti estimatori, il momento di effettuazione dell’operazione è individuato all’atto della rivendita a terzi dei beni, ovvero, qualora vi siano beni non restituiti, al momento della scadenza del termine che è stato convenuto tra le parti ma, in ogni caso, decorso un anno dalla consegna o spedizione dei beni stessi.

Sempre l’articolo 6 richiamato stabilisce, però, che l’operazione si considera effettuata, in ogni caso, oltre che al momento dell’incasso in tutto o in parte del corrispettivo, qualora, antecedentemente al momento di effettuazione, vi sia l’emissione della fattura.

Anche in questo caso di emissione «anticipata» della fattura, il momento di effettuazione sarà dato dal giorno di predisposizione della fattura stessa, che potrà poi essere emessa, stante le regole generali previste dall’agenzia delle Entrate, entro 12 giorni.

Si può comprendere come, in quest’ultimo caso, data di effettuazione dell’operazione e data di sua emissione possano sembrare un po’ «evanescenti». Supponendo, infatti, che un fornitore voglia emettere la fattura, anche solo per una parte del corrispettivo pattuito, prima dell’effettuazione dell’operazione al fine di ricevere il pagamento dal cliente, la data prescelta della fattura può essere anche modificata a seconda della data di invio. Tale tipo di mutevolezza della data fattura viene, però, certamente calmierata dalla presenza dell’effettuazione di altre operazioni, che vanno a cristallizzare determinate date, e rispettiva numerazione, delle fatture.