Per la nota di accredito vale il regime al momento di effettuazione dell’operazione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 31/07/2019

In presenza di una transazione fra le parti che riduce un importo dovuto, il fornitore può emettere nota di accredito entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, applicando l’imposta. Se il fornitore al momento di effettuazione dell’operazione rientra nel regime forfetario, la nota di accredito andrà emessa con il medesimo «regime», ossia senza Iva.

Questo quanto sostanzialmente emerge dall’interpello 227 del 10 luglio scorso , attraverso il quale l’agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un Ctu che, a seguito di contestazione del soggetto a cui aveva emesso la fattura, addivenendo a un accordo transattivo con lo stesso, era costretto a emettere nota di variazione in diminuzione.

Il problema principale dell’istante è se tale nota di variazione vada emessa con Iva o meno, da parte del fornitore, tenuto conto che il Ctu risultava applicare, al momento di effettuazione dell’operazione, il regime forfetario, di cui al comma 54 e seguenti della legge 190/2014.

Nell’analizzare il caso, in primo luogo l’agenzia delle Entrate chiarisce che l’accordo transattivo, che civilisticamente è disciplinato dall’articolo 1965 del codice civile, può essere fatto rientrare nella previsione degli eventi «simili» alla dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione, previsti dal comma 2, dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, e che permettono, questi ultimi, di emettere nota di variazione in diminuzione con Iva purché la stessa nota di accredito sia emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui l’evento stesso ha avuto la sua manifestazione.

A tal proposito è bene ricordare che tale ultimo termine, che coincide con quello stabilito per l’esercizio al diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, di cui all’articolo 19 del Dpr 633/1972, è stato confermato, per le note di variazione sopra richiamate, dalla risoluzione 89/E/2002, emanata dall’agenzia delle Entrate.

Tornando al caso oggetto dell’interpello 227, dopo aver fatto rientrare l’accordo transattivo tra gli eventi «simili» indicati al comma 2 dell’articolo 26 della legge Iva, l’Agenzia chiarisce, richiamando il successivo comma 3 del medesimo articolo 26, che l’emissione della nota di accredito con Iva può avvenire, nella fattispecie in esame, qualora «la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria».

Qualora, però, il fornitore abbia effettuato l’operazione oggetto di «rettifica» in regime del margine, come avviene nel caso esaminato dall’Agenzia, egli dovrà emettere la nota di variazione sempre con il predetto regime e, quindi, in ogni caso, senza applicazione dell’imposta.

Naturalmente per la verifica del momento di effettuazione dell’operazione vale quanto stabilito dall’articolo 6 del Dpr 633/1972 che stabilisce, fra le altre, che l’operazione si considera effettuata, in ogni caso, al momento di emissione della fattura se tale momento si concretizza prima di quelli individuati dal medesimo articolo.

Nel caso di una prestazione di servizi, come quella posta in essere dal Ctu e oggetto di interpello, l’operazione si considera effettuata al momento dell’incasso del corrispettivo a meno che, come appena detto, anteriormente a tale momento non venga emessa, come avvenuto, la fattura.