La rivalsa Iva da accertamento può essere effettuata sulla stabile organizzazione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 12/04/2019

In tema di rivalsa da accertamento (articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972), se la fattura originaria è stata emessa nei confronti di un soggetto non residente, essa può essere esercitata nei confronti della stabile organizzazione del cliente, se esistente.

Il settimo comma dell’articolo 60 del Dpr 633/1972 stabilisce che il contribuente, che subisce un accertamento o una rettifica in tema di Iva, ha diritto di rivalersi di tale maggiore imposta nei confronti dei cessionari dei beni o committenti dei servizi, ma solo dopo aver pagato sia l’imposta, sia le sanzioni che gli interessi.

Il secondo periodo del settimo comma stabilisce, in deroga alle regole generali sulla detrazione, sancite dall’articolo 19 sempre del Dpr 633/1972, che il cessionario o committente, che si vedono addebitata l’imposta dal fornitore, a seguito del predetto accertamento o rettifica, può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta stessa «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta», che gli è stata addebitata, in via di rivalsa, dal fornitore.

In merito a tale norma è di recente intervenuta l’agenzia delle Entrate, attraverso il principio di diritto n. 10 del 18 marzo scorso, chiarendo che anche se la fattura originaria è stata emessa nei confronti di un soggetto non residente, se quest’ultimo ha in Italia una stabile organizzazione, il cedente o prestatore può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’articolo 60 del Dpr 633/1972, nei confronti della stabile organizzazione stessa.

La stabile organizzazione può, a sua volta, esercitare il diritto alla detrazione nel termine stabilito dallo stesso articolo 60, settimo comma, ossia, «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione».

Resta sostanzialmente in vigore, quindi, con riferimento a questo tipo di rivalsa, il termine di detrazione esistente, in via generale, prima dell’intervento del Dl 50/2017 sull’articolo 19 che, proprio dal 2017, dispone che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Si ricorda che, in tema di split payment e di rivalsa, con la risoluzione n. 75/2016 sempre l’agenzia delle Entrate si è espressa circa la compatibilità della rivalsa Iva, di cui all’articolo 60, comma 7, in presenza di accertamento divenuto definitivo a carico del fornitore, con il meccanismo, appunto, della scissione dei pagamenti.

A parere dell’Agenzia è necessario tenere distinto il caso delle note di variazione in aumento da quello relativo all’applicazione della rivalsa da accertamento. Per quanto concerne la scissione dei pagamenti, l’Agenzia ricorda che il trasferimento del pagamento dell’Iva in capo al fornitore non comporta il trasferimento della soggettività passiva, che invece permane in capo al soggetto fornitore. Sulla base di tali considerazioni, l’Iva relativa all’accertamento divenuto definitivo a seguito dell’avvenuto pagamento dell’imposta, unitamente agli interessi e sanzioni può essere addebitata, dal fornitore, in via di rivalsa anche in presenza di soggetti per i quali trovano applicazione le regole dello split payment.